DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.

429, ed in particolare l'articolo 45; Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonche' degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante

    1. commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali; b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.

  2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".

  3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.

  4. La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.

  5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettera a), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)".

      - Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), e' il seguente

      "2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente...

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