DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

5 dicembre 2007, n. L 319.

- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4

giugno 1997, n. L 144.

- La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

9 ottobre 2002, n. L 271.

- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

25 novembre 2005, n. L 309.

- La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 30 giugno 2006, n. L 177.

- La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14

febbraio 1997, n. L 43.

- L'art. 32, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,

S.O., cosi' recita:

Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE). - 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita' con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra' provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessita' di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attivita' di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita' e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche' a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parita' concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonche' il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE

conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente art.

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

.

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.

230, S.O.

- L'art. 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n.

179, S.O. cosi' recita:

Art. 2. (Contenimento del costo delle commissioni bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'art. 2-bis, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, art. 1, convertito dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5

per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

.

3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del

2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente art.

entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del...

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