TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107 - Testo del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni p...

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PACE E DI STABILIZZAZIONE

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di (( euro 10.800.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

  1. al sostegno al settore sanitario ed educativo;

  2. al sostegno istituzionale e tecnico;

  3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

  4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

    4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. (( Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una « Casa della societa' civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. ))

    5. A valere sulla autorizzazione di spesa di (( euro 10.800.000 ))di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

    6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

    Riferimenti normativi

    - Il testo dell'articolo 13 della legge 26 febbraio

    1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28

    febbraio 1987, e' il seguente:

    "Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

    2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

    3. I compiti delle unita' tecniche consistono:

  5. nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

  6. nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

  7. nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

  8. nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

  9. nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

    4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

    5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.".

    - La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

    Stato - legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. La tabella

    C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.

    - Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge

    1. gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del

    Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa), pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:

    "4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».".

    Capo I

    INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
    PACE E DI STABILIZZAZIONE

    Art. 2

    Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

    1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro (( 8.600.000 )) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di (( euro 350.000 )) per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di (( euro 8.600.000 ))il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente decreto.

    2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal (( regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011 )),e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 (( e ad Istanbul il 15 luglio 2011 )), circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT