LEGGE REGIONALE 6 agosto 2012, n. 12 - Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio...

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 9 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali», 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale», come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 «Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure», 9 marzo 1990, n. 27 «Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica», 6 agosto 1999, n. 12 «Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica», 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio», 19 luglio 2007, n. 11 «Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica» e 16 aprile 2009, n. 13 «Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti» e successive modifiche) 1. All'art. 26 della legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicita' di cui all'art. 23.»;

  1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea peri metrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell'accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2-bis. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.»;

  2. il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonche' alla accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.»;

  3. dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fino all'approvazione del PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale.». 2. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: «4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, puo' con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, rideterminare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilita' della Regione. La rideterminazione della localizzazione deve avvenire in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con esclusione di Roma capitale, tenendo conto dell'emergenza abitativa.». 3. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta', i comuni definiscono in via transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni, la quantificazione dell'entita' dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti.». 4. All'art. 2 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea del comma 1 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 28 agosto 2011»;

  4. la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all'art. 6, comma 4.»;

  5. alla lettera c) del comma 2 le parole: «ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta»;

  6. alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: «rischio molto elevato» sono inserite le seguenti: «ed elevato». 5. All'art. 3 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell'art. 2 destinati alle...

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