LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 8 - Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 3 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio 1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e' delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo art. 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi: a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;

d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia);

e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i...

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