CIRCOLARE 7 maggio 2003, n. 9462 - Misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Formazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C (2000)2342 dell'8 agosto 2000Riapertura dei termini relativi alla prima applicazione

Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA Alla Confindustria Alla CONFAPI Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione della misura richiamata in oggetto. Tale circolare, al punto 12, ha previsto una particolare modalita' di prima applicazione della detta misura riservata ai programmi di investimento che hanno gia' beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi a valere sui bandi del 2000 e del 2001 del settore «industria» della legge n.

488/1992 (rispettivamente 8° e 11° bando). Le relative istanze, presentate tra il 26 marzo ed il 26 aprile 2002, hanno comportato l'utilizzo di una parte delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tali risorse, soprattutto da parte di programmi di formazione particolarmente qualificati, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze secondo le modalita' fissate dal richiamato punto 12, introducendo le seguenti modifiche

con riferimento al punto 12.3 della detta circolare, ai fini della concessione delle agevolazioni viene data priorita', nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, ai programmi di formazione realizzati in partenariato con universita' e centri di ricerca pubblici e privati; l'incremento occupazionale di cui al punto 12.2 della circolare e' ridotto da 30 a 10 unita'; con riferimento a quanto indicato nel punto 12.4 della circolare, le attivita' formative agevolate, fermo restando l'obbligo di avvio delle stesse entro sessanta giorni dal relativo decreto di concessione, devono concludersi entro la data di ultimazione del programma di investimento a cui si riferiscono ovvero entro i dodici mesi successivi all'avvio stesso; con riferimento all'allegato...

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