CIRCOLARE 12 dicembre 2003, n. 53 - PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n. 1251/99)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CIRCOLARE 12 dicembre 2003, n.53 PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione

e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n.

1251/99).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati province autonome di Trento e Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All' Ente nazionale risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti

  1. Premessa.

    Con le circolari ministeriali n. D/1289/95, regolamento D/830/98 e l'art. 35 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, con l'art. 7 del regolamento CE n. 1251/99 e con l'art. 2 regolamento (CE) n. 2316/99 sono state fissate le condizioni di ammissi-bilita' al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.

  2. Modalita' di presentazione delle domande.

    In base a quanto stabilito dalla Direzione aerea coordinamento AGEA con nota n. ACIU.2003.147 del 5 dicembre 2003, il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'Organismo pagatore competente - in base alla sede legale dell'azienda richiedente - una richiesta formulata sul modello di domanda allegato alla presente circolare.

    Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' essere depositata entro il 15 gennaio 2004, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'Organismo pagatore competente, ai seguenti indirizzi

    AGEA - Ufficio PAC Seminativi, via Palestro n. 81 - 00185 Roma; AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna; ARTEA - via San Donato n. 42/1 - 50127 Firenze; AVEPA - Area tecnica autorizzazioni - Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova; Organismo pagatore regione Lombardia - Servizio tecnico - Piazza IV novembre n. 5 - 20124 Milano.

    I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo - come tramite del produttore - di trasmettere la domanda, corredata della documentazione prescritta, all'Organismo pagatore competente entro il 15 gennaio 2004. Una copia della domanda cartacea - unitamente a copia degli allegati previsti - dovra' essere archiviata e depositata nel fascicolo aziendale appositamente predisposto insieme alla domanda per superficie di riferimento.

    E' necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di un CAA per la presentazione della domanda, per la consultazione e per l'effettuazione delle operazioni volte alla correzione o integrazione dei dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, conferiscano mandato di rappresentanza ad uno degli organismi abilitati.

    I soggetti che non hanno dato mandato al CAA dovranno invece depositare la domanda secondo le modalita' e i tempi soprariportati; tale documentazione sara' archiviata nel fascicolo elettronico costituito presso l'AGEA al momento della presentazione della domanda per superficie.

    L'introduzione del fascicolo aziendale elettronico segna il passaggio da un sistema di aiuti per ambiti di intervento ad una visione globale dell'azienda quale insieme delle unita' di produzione gestite dall'agricoltore. Inoltre, consente di organizzare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA passando da un ambito di intervento settoriale a un contesto aziendale, di validare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA da parte dell'imprenditore agricolo, di certificare il patrimonio produttivo globale dell'azienda.

    2.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

    Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni

    ...«Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».

    L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recita

    Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di

    fornire al CAA dati completi e veritieri; collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto

    .

    I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

    Ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1998, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) e' disposto che «per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale e' comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari».

    I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto dovranno quindi costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti...

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