D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
diante soluzioni ITS, tra cui dispositivi mobili e veicolari
con funzionalità di comunicazione e di localizzazione;
e) al miglioramento dei sistemi di controllo nel settore
dell’autotrasporto al f‌ine di verif‌icarne il rispetto dei re-
quisiti minimi di sicurezza, anche attraverso l’implemen-
tazione del sistema telematico integrato per il controllo
dell’autotrasporto, gestito dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti;
f) a favorire l’uso dei sistemi ITS per il controllo, su tut-
ta la rete stradale urbana ed extraurbana, della velocità
media e istantanea dei veicoli sulle strade a scorrimento
veloce.
9. (Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurez-
za e l’utilizzo delle informazioni). 1. Il trattamento dei
dati personali, nel quadro di funzionamento delle appli-
cazioni e dei servizi ITS, avviene nel rispetto del vigen-
te quadro normativo di riferimento. In particolare, i dati
personali sono protetti contro utilizzi impropri, compresi
l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita, e sono
trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia
necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei
servizi ITS.
10. (Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico delle
iniziative in materia di ITS). 1. E’ istituito presso il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato di in-
dirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di ITS,
denominato ComITS.
2. Il ComITS é presieduto dal Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e sta-
tistici ed é composto dai Direttori delle Direzioni Generali
per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per il tra-
sporto stradale e l’intermodalità, per i sistemi informativi,
statistici e la comunicazione, per lo sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali, per le in-
frastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e da un rappresentante di ciascuno dei Mini-
steri concertanti.
3. Il ComITS adotta, con apposito provvedimento del
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i si-
stemi informativi e statistici, nel termine di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione da pubblicarsi sul sito web
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Al f‌ine di assicurare che l’attuazione e la diffusione
di nuove iniziative in materia ITS nei settori di intervento
di cui all’art. 2 si realizzi in modo coordinato, integrato e
coerente con le politiche e le attività in essere a livello
nazionale e comunitario, ogni nuovo progetto nel settore
ITS é preliminarmente comunicato al ComITS da parte
dei soggetti proponenti, secondo le modalità def‌inite dal
regolamento di organizzazione di cui al comma 3.
5. Il ComITS esprime parere vincolante in merito alla
compatibilità e alla coerenza dei singoli progetti nel setto-
re ITS che prevedono l’utilizzo di f‌inanziamenti pubblici.
6. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, f‌inanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, e senza nuovi
o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
11. (Disposizioni in materia di responsabilità). 1. Alle di-
sposizioni di cui al presente decreto riguardanti la diffusione
e l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS previsti nelle
specif‌iche adottate dalla Commissione europea, si applica-
no, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi,
le previsioni di cui al vigente quadro comunitario e nazionale
di riferimento, anche relativamente alle pertinenti disposi-
zioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
12. (Relazioni). 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunica alla Commissione europea informazioni sulle
azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi
cinque anni, e adotta, su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, il Piano nazionale per lo sviluppo
dei sistemi ITS.
2. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri riferisce ogni tre anni alla Commissione europea in
merito ai progressi compiuti nella diffusione delle azioni
nell’ambito dei settori di intervento di cui all’art. 2.
3. Il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS é
aggiornato con cadenza triennale.
13. (Copertura f‌inanziaria). 1. Le attività di cui al pre-
sente decreto e l’adozione dei provvedimenti di competen-
za sono effettuate nell’ambito delle risorse umane, f‌inan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e,
pertanto, dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della f‌inanza pubblica.
Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica Italiana, previa trasmissione agli organi
di controllo per la registrazione.
II
D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31. Regolamento recante mo-
dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica
verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle
macchine agricole (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 79
del 4 aprile 2013).
1. (Modif‌iche all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). 1. All’articolo 9 del
n. 495, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 2, le parole: «Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della Motorizzazio-
ne Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

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