D.P.C.M. 22 dicembre 2012

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
XVII
D.P.C.M. 22 dicembre 2012. Proroga dello stato di emergen-
za determinatosi nel settore del traff‌ico e della mobilità
nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4
nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo auto-
stradale Villesse - Gorizia. (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
1 del 2 gennaio 2013).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in
premessa, è prorogato, f‌ino al 31 dicembre 2014, lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traff‌ico e della mo-
bilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4
nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostra-
dale Villesse - Gorizia. Il Presidente della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia subentra all’ing. Riccardo Riccardi nelle
funzioni di Commissario delegato.
XVIII
L. 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 302 del 29 dicembre 2012).
(Estratto)
1. 1. - 16. (Omissis).
17. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
comma 1 ter é inserito il seguente:
«1 quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, é
respinta integralmente o é dichiarata inammissibile o im-
procedibile, la parte che l’ha proposta é tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai pro-
cedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
19 . Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apporta-
te le seguenti modif‌icazioni:
1) all’articolo 16 apportare le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notif‌ica-
zioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli
148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uff‌ici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo é sostituito dal se-
guente: «L’elenco formato dal Ministero della giustizia é
consultabile esclusivamente dagli uff‌ici giudiziari, dagli uff‌ici
notif‌icazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l’articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16 bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico de-
gli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5,
a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, con-
tenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizio-
ne, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’au-
torità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica
successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecu-
zione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al
comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei
documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale,
del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissa-
rio straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento da-
vanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice
di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il depo-
sito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sotto-
scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti infor-
matici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito
di cui al periodo precedente con modalità non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma
l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio
di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare,
da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Con-
siglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verif‌ica, accerta
la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i
tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a
specif‌iche categorie di procedimenti, il termine previsto dai
commi da 1 a 4.
6. Negli uff‌ici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesi-
mo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uff‌i-
ciale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non
regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa
verif‌ica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.
I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti
l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale fo-
rense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta conse-

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