D.P.C.M. 22 dicembre 2012

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2/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
5. (Masse massime ammissibili previste per l’immatricola-
zione/ammissione alla circolazione). 1. Ai f‌ini dell’immatri-
colazione e ammissione in circolazione dei veicoli omologati
a norma del presente regolamento, le autorità nazionali de-
terminano, per ogni variante e versione del tipo di veicolo,
tutte le masse seguenti che sono consentite nel traff‌ico nazio-
nale o internazionale a norma della direttiva 96/53/CE:
a) massa massima ammissibile a pieno carico per l’imma-
tricolazione/ammissione alla circolazione;
b) massa massima ammissibile sugli assi per l’immatrico-
lazione/ ammissione alla circolazione;
c) massa massima ammissibile sul gruppo d’assi per l’im-
matricolazione/ammissione alla circolazione;
d) massa massima rimorchiabile ammissibile per l’imma-
tricolazione/ammissione alla circolazione;
e) massa massima ammissibile a pieno carico per l’imma-
tricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo combi-
nato:
Le autorità nazionali stabiliscono la procedura di determi-
nazione delle masse massime ammissibili per l’immatricola-
zione/ammissione in circolazione di cui al primo comma. Essi
designano l’autorità competente per la determinazione di tali
masse e specif‌icano le informazioni che devono essere fornite
a tale autorità competente.
2. Le masse massime ammissibili per l’immatricolazione/
ammissione in circolazione determinate conformemente alla
procedura di cui al paragrafo 1 non possono superare le mas-
se massime di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
3. L’autorità competente consulta il costruttore in relazio-
ne alla distribuzione della massa sugli assi o sul gruppo d’assi
in modo da garantire il corretto funzionamento dei sistemi
del veicolo, in particolare il sistema di frenaggio e di sterzo.
4. Nel determinare le masse massime ammissibili per l’im-
matricolazione/ammissione in circolazione le autorità nazio-
nali garantiscono il rispetto dei requisiti degli atti normativi
di cui agli allegati IV e XI della direttiva 2007/46/CE.
5. Se le autorità nazionali concludono che i requisiti di
uno degli atti normativi di cui all’allegato IV o XI della diret-
tiva 2007/46/CE, ad eccezione del presente regolamento, non
sono più soddisfatti, esse chiedono l’esecuzione di nuove pro-
ve e la concessione di una nuova omologazione o l’estensione
dell’omologazione, a seconda del caso, da parte dell’autorità
di omologazione che ha rilasciato l’omologazione iniziale ai
sensi dell’atto normativo in questione.
6. (Deroghe). 1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 3, della
direttiva 96/53/CE, l’omologazione CE può essere rilasciata
per i veicoli con dimensioni superiori ai requisiti del presente
regolamento, che sono destinati al trasporto di carichi indivi-
sibili. In tal caso il certif‌icato di omologazione e il certif‌icato
di conformità indicano chiaramente che il veicolo è destinato
unicamente al trasporto di carichi indivisibili.
2. Gli Stati membri possono concedere omologazioni
a norma degli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE ai
veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate
di cui all’allegato I, parti B, C e D, punto 1.1, del presente
regolamento. Le omologazioni a norma dell’articolo 23 della
direttiva 2007/46/CE sono sottoposte ai limiti quantitativi di
cui all’allegato XI, parte A, punto 3, di tale direttiva.
7. (Disposizioni transitorie). 1. Le autorità nazionali auto-
rizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omo-
logati anteriormente alla data di cui all’articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concede-
re l’estensione dell’omologazione in conformità alledirettive
92/21/CEE e 97/27/CEE.
2. In deroga al paragrafo 1, le omologazioni CE rilasciata
a norma dell’articolo 7 della direttiva 97/27/CE cessano di
essere valide alla data di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 661/2009. Tuttavia, gli Stati membri
possono, su richiesta del costruttore, immatricolare e auto-
rizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli di f‌ine
serie la cui omologazione CE non è più valida conformemente
3. A decorrere dal 10 gennaio 2014 i costruttori rilasciano
certif‌icati di conformità conformi al presente regolamento.
Fino al 9 gennaio 2014 essi indicano la massa effettiva del vei-
colo alla voce 52 del certif‌icato di conformità, a meno che non
sia indicata in un’altra voce del certif‌icato di conformità.
8. (Modif‌iche alla direttiva 2007/46/CE). Gli allegati I, III, IX
e XVI della direttiva 2007/46/CE sono modif‌icati in conformi-
tà all’allegato VI del presente regolamento.
L’allegato XII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal-
l’allegato VII del presente regolamento.
9. (Entrata in vigore). Il presente regolamento entra in vi-
gore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea.
Esso si applica ai nuovi tipi di veicoli omologati a decorre-
re dal 1° novembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(Si omettono gli allegati)
XVI
D.P.C.M. 22 dicembre 2012. Proroga dello stato di emergen-
za determinatosi nel settore del traff‌ico e della mobilità
nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 1 del 2 gennaio 2013).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in
premessa, è prorogato, f‌ino al 31 dicembre 2014, lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traff‌ico e della mo-
bilità nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza.

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