L'outsourcing dei Gruppi Chiusi di Utenti: la gestione innovativa delle reti integrate
Autore | Alfonso Contaldo |
Pagine | 125-138 |
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@1. Definizione
L'outsourcing dei Gruppi Chiusi di Utenza è sicuramente l'aspetto più innovativo apparso nella contrattualistica sui servizi di tic nel nostro Paese. Le banche e le istituzioni finanziarie, nonché le stesse agenzie sono dotate da anni di una propria rete, la cui disciplina è indicata dal Codice Postale'; tuttavia la recente disciplina comunitaria e nazionale sui cug ha prodotto nuove problematiche al riguardo. Per poter giungere a delineare l'outsourcing del cug bisogna pertanto in primo luogo definire le sue coordinante, enucleando 1 suoi elementi fondamentali, e poi individuare la specificità del Gruppo Chiuso d'Utenti.
L'outsourcing è l'affidamento in tutto o in parte di un sistema di telecomunicazioni di una impresa, azienda o ente ad un soggetto esterno, con soluzioni operative che possono essere diverse. Addirittura in alcuni casi più soluzioni operative sono presenti nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale.
In Italia, nonostante la gestione in outsourcing di reti o servizi telematici sia poco diffusa (ma è presumibile che con l'entrata sul nostro mercatoPage 126 degli operatori stranieri queste modalità gestionali possano divenire più diffuse soprattutto con la ed. liberalizzazione delle reti alternative) tuttavia conosciamo diverse tipologie di outsourcing. Le diverse modalità attraverso le quali può trovare realizzazione l'outsourcing del sistema delle telecomunicazioni evidenziano che la definizione non può avere in sé alcuna rilevanza giuridica, proprio in relazione alla varietà dei rapporti e delle prestazioni che con essa si intendono individuare.
Il primo aspetto di rilevanza giuridica è la valutazione delle possibili fattispecie contrattuali attraverso le quali un'impresa (od ente) realizza l'obiettivo del trasferimento all'esterno di funzioni ed attività connesse alla sua attività di telecomunicazioni.
L'outsourcing determina, pertanto, un'indubbia prevalenza dello schema della fornitura di servizi sulla tradizionale configurazione di contratti di godimento di beni: è il corretto funzionamento del sistema a costituire il vero oggetto della prestazione.
@2. La tipologia
L'outsourcing non può essere inquadrato fra i contratti destinati alla produzione di servizi, per i quali l'oggetto della prestazione è un risultato previsto e concordato nelle proprie caratteristiche fisiche dalle parti. È certamente più complesso dedurre, sia pure in presenza di una accurata previsione pattizia, se l'esecuzione di una attività debba essere diretta a soddisfare uno specifico bisogno del committente (obbligazione di risultato) oppure sia sufficiente l'uso della normale, ovvero qualificata, diligenza nello svolgimento del servizio (obbligazione di mezzi). La rilevanza della «integrazione economica» dei servizi prestati, si riflette sulla particolare configurazione assunta dallo strumento contrattuale utilizzato per l'affidamento all'esterno, in tutto o in parte del sistema.
Per Poutsourcing si ricorre, quindi, a contratti atipici2a causa mista, nei quali la volontà delle parti è diretta all'individuazione di prestazioni che soddisfmo, in modo immediato, il fabbisogno di telecomunicazione. Il con-Page 127 tratto rientra nella categoria dei contratti di appalto: P«outsourcer» si obbliga nei confronti dell'utente a svolgere, mediante la propria struttura organizzativa e le proprie risorse umane, una parte del processo produttivo dell'utente.
Nel outsourcing di telecomunicazioni, l'utente affida all'outsourcer la gestione e l'amministrazione della propria rete di telecomunicazione, con piena autonomia gestionale nella produzione e trasmissione del servizio; questi assume il rischio della prestazione effettuata nei confronti dell'utente, verificando periodicamente lo svolgimento dei servizi affidati. Il contratto di outsourcing prevede un capitolato per la disciplina del livello e della qualità del servizio promesso dall'outsourcer, consentendo dunque all'utente il monitoraggio costante della prestazione.
Il capitolato presenta una tale specificità di dettagli che può essere considerato parte integrante del contratto. NelPoutsourcing di telecomunicazioni i parametri fondamentali del servizio fornito dall'outsourcer sono individuabili sia nel livello del servizio fornito, nonché nella disponibilità effettiva del sistema operativo e del servizio durante una specifica unità di tempo3.
Se in altri Paesi la responsabilità contrattuale dell'outsourcer è piuttosto ampia, in Italia a causa dell'attuale situazione normativa del settore delle telecomunicazioni la responsabilità dell'outsourcer normalmente è esclusa per gli eventuali disservizi dovuti non tanto e non solo al guasto delle linee telefoniche affittate dal gestore della rete, ma soprattutto, ad eventuali dinieghi e/o interruzioni dell'accesso alla rete da parte del gestore della rete per asserita violazione delle norme che disciplinano l'uso di linee affittate.
L'outsourcer deve consentire la puntuale verifica del livello qualitativo dei servizi resi nel momento in cui questi vengono ricevuti dall'utente, fornendo egli stesso all'utente gli strumenti tecnologici per il riscontro del livello di prestazione, secondo segnali diagnostici e rapporti periodici.
Alla durata del contratto di outsourcing sarà connessa l'esigenza di prevedere una o più «finestre» per la penodica revisione dei servizi e dei livelli qualitativi. La necessità periodica di auditing dei servizi è da ricercarsiPage 128 nella struttura stessa del contratto di outsourcing che deve essere caratterizzato da una certa flessibilità, che si estrinseca nella possibilità di modificare, in maniera agevole e senza imputazione di ulteriori costi, 1 livelli di qualità dei servizi in funzione dell'evoluzione della tecnologia. È importante stabilire quali modifiche dei livelli di servizio possano comportare un semplice adeguamento dei parametri già fissati nel contratto e in quali circostanze sia invece necessario rinegoziare per intero il capitolato qualità dei servizi onde modificarne l'impostazione4.
L'insieme delle procedure innovative maturate in sede di esecuzione di un contratto di outsourcing può essere tutelato come brevetto industriale5, i cui benefici economici a seconda se la scoperta sia o meno casuale possono essere riconosciuti anche ai propri dipendenti.
Il diritto morale al riconoscimento della paternità dei brevetti industriali creati dall'outsourcer spetta, però, esclusivamente al suo autore e non possa costituire oggetto di trasferimento. Al contrario, il cosiddetto diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno può essere liberamente trasferito dal suo titolare. Pertanto, ove il contratto di outsourcing di telecomunicazioni (soprattutto in progetti che richiedono un'apposita procedura per la gestione delle reti) affidi all'outsourcer l'elaborazione e lo sviluppo del software relativo, è necessario che il conflitto tra outsourcer e utente contenga un'esplicita licenza per l'utilizzazione in proprio ed, eventualmente, per lo sfruttamento economico.
Quanto al regime giuridico dei miglioramenti e delle modifiche apportate, da parte dell'utente alla complessiva gestione del progetto di tic, si distingue generalmente tra un'elaborazione sufficientemente creativa, tale da non costituire un'opera autonoma, e l'elaborazione completamente evoluta. Nel primo caso, infatti, la soluzione derivata gode di una sua tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore, ma limitatamente alle varianti apportate e purché il titolare del diritto di proprietà dell'idea originaria ne consenta il suo sfruttamento. Qualora, invece, le modifiche costituiscano opera dell'ingegno a sé stante, il suo ideatore beneficerà della tutela di legge, indipendentemente dal consenso del creatore dell'opera originaria.Page 129
Le clausole che disciplinano la durata del contratto di outsourcing sono nconducibili al modello classico utilizzato nei contratti di somministrazione, con periodo iniziale relativamente esteso, seguito da rinnovi automatici per periodi più brevi (un anno) con facoltà di ciascuna parte di recedere ad ogni scadenza6.
Le clausole normalmente utilizzate prevedono un corrispettivo in favore dell'outsourcer in caso di esercizio del diritto di recesso del contratto da parte dell'utente.
Ulteriore problematica relativa alla risoluzione del contratto di outsourcing deriva dall'esigenza di assicurare che le parti siano ricondotte alle rispettive originarie posizioni.
L'utente ha, infatti, modificato il proprio ciclo produttivo trasferendo all'esterno le proprie risorse interne e delegando quindi alcune funzioni all'outsourcer. Quest'ultimo ha certamente investito cospicue risorse per l'adempimento al contratto di outsourcing. Inoltre, le parti hanno congiuntamente sviluppato...
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