DECRETO 14 ottobre 2009 - Riconoscimento, al sig.ra Zucchelli Daniela, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (09A12621)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel maggio 2009 dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Santa Cruz de La Palma (Spagna) - presso cui e' iscritta dal febbraio 2008, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Trento nel marzo 2004, omologato in Spagna nel luglio 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zucchelli Daniela, nata il 17 giugno 1969 a Brugg (Svizzera), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate...

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