LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2011, n. 14 - Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 2 novembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficolta' e consentire il pieno sviluppo della personalita' dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilita' scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilita' aritmetiche o disturbi misti delle capacita' scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilita' in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'art. 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

  1. Questa legge ha lo scopo di:

    1. garantire le condizioni affinche' i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

    2. promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;

    3. promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;

    4. promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.

    Art. 2

    Interventi sociali e sanitari 1. La Provincia puo' sostenere, secondo quanto previsto dall'art.

    37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare), le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attivita' di interesse sociale relative all'assistenza e all'accompagnamento degli studenti con DSA.

  2. Nell'ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa.

  3. Per il coordinamento e l'integrazione socio-sanitaria dei servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa...

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