LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 1 - Norme in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionale. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e principi generali 1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, disciplina una migliore, piu' efficiente e trasparente organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di competenza regionale e in particolare:
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il raggiungimento di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
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il riconoscimento di meriti e demeriti;
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l'incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa attraverso l'erogazione dei premi per i risultati raggiunti;
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la selettivita' attraverso pubblici concorsi nelle progressioni di carriera;
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la selettivita' e la valorizzazione delle capacita' e dei risultati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
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l'organizzazione delle funzioni di programmazione, valutazione e controllo e la gestione del relativo flusso informativo nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente;
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l'attuazione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati;
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la trasparenza del complesso dell'attivita' amministrativa, anche a garanzia della legalita' e la massima diffusione e conoscibilita' degli atti a rilevanza esterna.
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Nella disciplina dell'organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di cui al comma 1, la Regione tiene conto dei seguenti principi:
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la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative, in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri;
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la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono effettuate con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti;
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le modalita' e gli strumenti volti a misurare, valutare e premiare la prestazione e i risultati organizzativi e individuali rispondono a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse, preventivamente individuato e analizzato, del destinatario dei servizi e delle attivita';
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garantire la massima trasparenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
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le modalita' e gli strumenti di comunicazione assicurano la trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazione e dei risultati.
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Il rispetto delle disposizioni della presente legge e' condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito, alla prestazione e ai risultati.
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Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione utilizza a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li disciplinano.
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Le societa' e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza dei principi di ottimizzazione della produttivita' del lavoro, di efficienza e di trasparenza. A tal fine, la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'adeguamento dei rispettivi statuti nelle forme e nei modi previsti, alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 3
Responsabilita' degli organi di indirizzo politico-amministrativo 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs.
150/2009, promuovono la cultura della responsabilita' per il miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrita'.
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Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare:
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emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi ed obiettivi strategici;
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definiscono, sentiti i dirigenti apicali, il Piano e la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
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verificano il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, secondo quanto previsto dal piano della prestazione e dei risultati;
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definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali.
Art. 4
Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati 1. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con le fasi della programmazione economico-finanziaria e del bilancio e in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 150/2009, il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati.
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Il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati si articola nelle seguenti fasi:
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definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;
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collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
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monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;
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misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;
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utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
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rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti apicali nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Art. 5
Obiettivi e indicatori 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo programmano gli obiettivi su base triennale, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative apicali, i quali provvedono a effettuare consultazioni con i dirigenti delle strutture organizzative subordinate.
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Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
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Gli obiettivi, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 150/2009, sono:
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rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche e alle strategie dell'amministrazione;
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tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e delle attivita';
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concreti, in quanto relativi a elementi oggettivamente osservabili;
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misurabili e non generici, tali che i dati necessari per valutare il raggiungimento dell'obiettivo siano oggettivi e reperibili dal valutatore a un basso costo;
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definiti nel tempo: l'orizzonte temporale di riferimento e' di norma annuale; nel caso di obiettivi che richiedano piu' di un anno per la loro realizzazione si individuano obiettivi intermedi realizzabili nel corso dell'anno e si indicano le attese per gli anni successivi;
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parametrati, in quanto contengono il riferimento concreto in base al quale si misura l'effettivo raggiungimento;
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chiari, in modo che siano facilmente comprensibili le attese nei confronti del dirigente valutato e quali dati sono considerati utili ai fini della valutazione;
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sfidanti, ma raggiungibili, al fine di massimizzare l'effetto motivazionale e garantire equita';
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commisurati ai valori e agli standard di riferimento;
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confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione, con riferimento, ove possibile, agli anni precedenti;
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correlati ai mezzi e alle risorse necessari per raggiungerli.
Art. 6
Monitoraggio della prestazione e dei risultati 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento della prestazione e dei risultati rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
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Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo presenti nell'amministrazione.
Art. 7
Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 valutano annualmente la prestazione e i risultati organizzativi e individuali.
A tale fine con i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 47, comma 2, lettera d) e 53, comma 1 dello Statuto nonche' con i regolamenti di organizzazione previsti per le altre amministrazioni e' disciplinato il sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, tenendo conto delle disposizioni di cui al presente capo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2009.
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La funzione di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati e' svolta:
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dagli organismi indipendenti di valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali;
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dai dirigenti di ciascuna struttura...
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