LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 1 - Norme in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionale. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e principi generali 1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, disciplina una migliore, piu' efficiente e trasparente organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di competenza regionale e in particolare:

  1. il raggiungimento di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;

  2. il riconoscimento di meriti e demeriti;

  3. l'incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa attraverso l'erogazione dei premi per i risultati raggiunti;

  4. la selettivita' attraverso pubblici concorsi nelle progressioni di carriera;

  5. la selettivita' e la valorizzazione delle capacita' e dei risultati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;

  6. l'organizzazione delle funzioni di programmazione, valutazione e controllo e la gestione del relativo flusso informativo nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente;

  7. l'attuazione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati;

  8. la trasparenza del complesso dell'attivita' amministrativa, anche a garanzia della legalita' e la massima diffusione e conoscibilita' degli atti a rilevanza esterna.

    1. Nella disciplina dell'organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di cui al comma 1, la Regione tiene conto dei seguenti principi:

  9. la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative, in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri;

  10. la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono effettuate con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti;

  11. le modalita' e gli strumenti volti a misurare, valutare e premiare la prestazione e i risultati organizzativi e individuali rispondono a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse, preventivamente individuato e analizzato, del destinatario dei servizi e delle attivita';

  12. garantire la massima trasparenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

  13. le modalita' e gli strumenti di comunicazione assicurano la trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazione e dei risultati.

    1. Il rispetto delle disposizioni della presente legge e' condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito, alla prestazione e ai risultati.

    2. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione utilizza a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Art. 2

      Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li disciplinano.

    3. Le societa' e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza dei principi di ottimizzazione della produttivita' del lavoro, di efficienza e di trasparenza. A tal fine, la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'adeguamento dei rispettivi statuti nelle forme e nei modi previsti, alle disposizioni di cui alla presente legge.

      Art. 3

      Responsabilita' degli organi di indirizzo politico-amministrativo 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs.

      150/2009, promuovono la cultura della responsabilita' per il miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrita'.

    4. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare:

  14. emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi ed obiettivi strategici;

  15. definiscono, sentiti i dirigenti apicali, il Piano e la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

  16. verificano il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, secondo quanto previsto dal piano della prestazione e dei risultati;

  17. definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali.

    Art. 4

    Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati 1. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con le fasi della programmazione economico-finanziaria e del bilancio e in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 150/2009, il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati.

    1. Il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati si articola nelle seguenti fasi:

  18. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;

  19. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

  20. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;

  21. misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;

  22. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

  23. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti apicali nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

    Art. 5

    Obiettivi e indicatori 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo programmano gli obiettivi su base triennale, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative apicali, i quali provvedono a effettuare consultazioni con i dirigenti delle strutture organizzative subordinate.

    1. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

    2. Gli obiettivi, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 150/2009, sono:

  24. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche e alle strategie dell'amministrazione;

  25. tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e delle attivita';

  26. concreti, in quanto relativi a elementi oggettivamente osservabili;

  27. misurabili e non generici, tali che i dati necessari per valutare il raggiungimento dell'obiettivo siano oggettivi e reperibili dal valutatore a un basso costo;

  28. definiti nel tempo: l'orizzonte temporale di riferimento e' di norma annuale; nel caso di obiettivi che richiedano piu' di un anno per la loro realizzazione si individuano obiettivi intermedi realizzabili nel corso dell'anno e si indicano le attese per gli anni successivi;

  29. parametrati, in quanto contengono il riferimento concreto in base al quale si misura l'effettivo raggiungimento;

  30. chiari, in modo che siano facilmente comprensibili le attese nei confronti del dirigente valutato e quali dati sono considerati utili ai fini della valutazione;

  31. sfidanti, ma raggiungibili, al fine di massimizzare l'effetto motivazionale e garantire equita';

  32. commisurati ai valori e agli standard di riferimento;

  33. confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione, con riferimento, ove possibile, agli anni precedenti;

  34. correlati ai mezzi e alle risorse necessari per raggiungerli.

    Art. 6

    Monitoraggio della prestazione e dei risultati 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento della prestazione e dei risultati rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

    1. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo presenti nell'amministrazione.

      Art. 7

      Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 valutano annualmente la prestazione e i risultati organizzativi e individuali.

      A tale fine con i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 47, comma 2, lettera d) e 53, comma 1 dello Statuto nonche' con i regolamenti di organizzazione previsti per le altre amministrazioni e' disciplinato il sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, tenendo conto delle disposizioni di cui al presente capo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2009.

    2. La funzione di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati e' svolta:

  35. dagli organismi indipendenti di valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali;

  36. dai dirigenti di ciascuna struttura...

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