LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2011, n. 9 - Norme in materia di ottimizzazione della produttivita' e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I. II n. 48 del 2 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto, finalita' e principi 1. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti, anche attraverso la valorizzazione della produttivita' e dell'efficienza organizzativa e individuale.

  1. La misurazione e la valutazione della produttivita' e dell'efficienza tengono conto delle peculiarita' istituzionali ed organizzative del Consiglio regionale e sono volte al miglioramento della qualita' delle attivita' svolte, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dalle unita' organizzative e dai singoli, in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

  2. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n.

    150/2009.

    Art. 2

    Disposizioni attuative e transitorie 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio...

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