DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 - Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05. (Deliberazione n. 122/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica

e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in ottemperanza parziale alla sentenza

del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n.

531/05. (Deliberazione n. 122/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/2001; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/2004; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito

deliberazione n. 170/04); la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05); la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05); il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione; il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005); Considerato che

con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che

(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; (b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio; con la deliberazione n. 62/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione n.

170/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; con la sopra richiamata deliberazione l'Autorita' ha disposto di mantenere per l'intero periodo di regolazione in corso, la disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista dalla deliberazione n. 170/04; nel documento di consultazione 5 maggio 2005 l'Autorita' ha prospettato i contenuti delle integrazioni e modifiche alla disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue

(i) definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito; (ii) determinazione dello specifico coefficiente &greco;e da applicare alla quota variabile della tariffa nazionale di riferimento, al fine di riconoscere all'impresa di distribuzione i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala, per la quota parte del vincolo sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti; (iii) mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, introducendo un meccanismo che ne riduca l'intervento in maniera graduale fmo alla sua eliminazione al termine del periodo di regolazione; (iv) modifica della tempistica di presentazione delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 170/04; (v) definizione di criteri che consentano la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di riclassificaziom di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita' produttive; nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze

(i) ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione, prevedere che

le dismissioni siano valutate, ove disponibile la stratificazione temporale dei relativi cespiti, secondo la metodologia del costo storico rivalutato prevista dal regime individuale, senza tener conto di eventuali rivalutazioni o svalutazioni; la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente; per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano quelli effettuati nell'esercizio 2003 e quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; (ii) prevedere che il coefficiente...

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