DELIBERAZIONE 31 luglio 2003 - Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 marzo 2003, n. 2438. (Deliberazione n. 89/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 31 luglio 2003, Premesso che

con decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02), il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01 (di seguito: sentenza n.

6691/01), relativamente al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato (di seguito: consorzio Consiag), che ha annullato l'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) nella parte in cui si prevede che ´nel caso di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle localita' servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna localita' e non all'ambito tariffario complessivamente intesoª; ai fini dell'ottemperanza della sopra citata decisione, l'Autorita', con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito

delibera n. 205/02) ha avviato un procedimento volto tra l'altro a verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruita' tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule di calcolo; il Tar Lombardia, con sentenza 19 marzo 2003, n. 2438/03 (di seguito: sentenza n. 2438/03), accogliendo il ricorso promosso dal consorzio Consiag per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6691/01, ha ordinato all'Autorita'

  1. di astenersi, limitatamente ai fini dell'ottemperanza a detto giudicato promossa con la citata delibera n. 205/02, dallo svolgere l'attivita' di verifica dell'adeguatezza delle formule di calcolo previste dalla deliberazione n. 237/00 sopra censurate, al caso prospettato dalle ricorrenti; b) di individuare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante che le formule di cui alla lettera a), detenninano in capo ai ricorrenti; c) di approvare, in difetto di quanto ordinato alla lettera b), entro i successivi cinque giorni le tariffe inviate dalle ricorrenti; Visti

    la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Viste

    la deliberazione n. 237/00; la delibera dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 di approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di finanza; la delibera n. 205/02; la sentenza n. 6691/01; la decisione n. 4448/02; la sentenza n. 2438/03; Considerato che

    con la sentenza n. 2438/03, il Tar Lombardia ha precisato che il contenuto precettivo della sentenza di primo grado n...

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