DELIBERAZIONE 20 settembre 2012 - Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3246/2012 del 30 maggio 2012 relativa alla delibera n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell''accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quel...

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 20 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la sentenza n. 9569 del 5 dicembre 2011 con cui il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) avverso la delibera n. 731/09/CONS;

Vista la sentenza n. 3246 del 30 maggio 2012 con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello presentato da Vodafone avverso la citata sentenza del TAR Lazio n. 9569/2011, stabilendo che «devono ritenersi fondati, e vanno quindi accolti, il secondo ed il terzo dei motivi di appello, essendo la delibera, nelle relative parti, carente di motivazione in ordine alle scelte effettuate. Il che comporta, entro tali limiti, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento in parte del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento, sempre entro tali limiti, della impugnata delibera 731/2009»;

Considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delibera n. 731/09/CONS «nella parte in cui (art. 24) impone a Telecom l'obbligo di garantire il servizio di co-locazione virtuale solamente laddove non siano disponibili in concreto soluzioni di co-locazione fisica...meritasse una motivazione piu' approfondita da parte di AGCOM»;

Considerato che il medesimo Consiglio di Stato ha rilevato altresi' che nella delibera n. 731/09/CONS non si rinvengono le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di alcuni operatori (riportata al paragrafo D.3.13 della delibera impugnata) di imporre a Telecom Italia di replicare per la rete Ethernet la struttura che caratterizza la rete ATM, garantendo, anche per la prima, l'individuazione di trenta aree di raccolta per la copertura dell'intero territorio nazionale, disponibili per l'interconnessione bitstream;

Ritenuto di dovere ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest'ultimo, da un lato, fornendo ulteriori chiarimenti in ordine alla scelta dell'Autorita' di prevedere il servizio di co-locazione virtuale solamente laddove non siano disponibili in concreto soluzioni di co-locazione fisica; dall'altro, illustrando le ragioni che hanno giustificato il mancato accoglimento della richiesta di imporre a Telecom Italia di individuare 30 aree di raccolta, gia' previste per la rete...

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