CONCORSO (scad. 6 ottobre 2011) - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 88 (ottantotto) giovani all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'articolo 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'codice dell'ordinamento militare' ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.

215, abrogato dal medesimo 'codice dell'ordinamento militare', recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013;

Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento nell'anno 2011 di complessivi 88 (ottantotto) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la nomina del generale di divisione aerea Roberto ZAPPA a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 88 (ottantotto) giovani all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti di seguito indicati:

  1. allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:

    1) 3 (tre) posti per il Corpo di stato maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio, cosi' ripartiti:

    - 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k), numero 1), primo alinea;

    - 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso della laurea indicata nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k), numero 1), secondo alinea;

    - 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k), numero 1), terzo alinea;

    2) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;

    3) 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio, cosi' ripartiti:

    - 5 (cinque) medici;

    - 1 (uno) farmacisti;

    4) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di 4 (quattro) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;

  2. allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:

    1) 3 (tre) posti per il Corpo di stato maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;

    2) 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio.

    I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.

    1. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.

    2. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei Corpi e/o dei ruoli degli ufficiali ausiliari.

    3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

    Art. 2

    Requisiti 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i giovani che:

  3. non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;

  4. sono in possesso della cittadinanza italiana;

  5. presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;

  6. godono dei diritti civili e politici;

  7. non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;

  8. non sono stati dichiarati obiettori di coscienza. Possono, invece, partecipare, ai sensi dell'articolo 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, solo se hanno presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva (solo se concorrenti di sesso maschile). In tal caso la dichiarazione medesima dovra'...

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