Osservazioni sul reato di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006

AutorePotetti Domenico
Pagine466-471
466
dott
5/2012 Rivista penale
DOTTRINA
OSSERVAZIONI SUL REATO DI
CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE
N. 54 DEL 2006
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. La funzione dell’art. 3 della l. n. 54 del 2006. 2. Il problema
della selezione delle condotte punibili. 3. Il principio di neces-
saria offensività …. 4. … e la sua applicazione nel nostro
caso. 5. Il trattamento sanzionatorio. 6. La procedibilità.
1. La funzione dell’art. 3 della l. n. 54 del 2006
L’art. 3 della legge n. 54 del 2006 intende palesemente
porre rimedio alla previgente disparità di trattamento tra i
f‌igli di coniugi separati e i f‌igli di ex coniugi divorziati.
Infatti, l’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 aveva
introdotto, nell’ambito della disciplina del divorzio, un rea-
to di natura formale, nel senso che la condotta ivi prevista
consiste tuttora nel mero inadempimento dell’obbligo di
corresponsione dell’assegno divorzile (a prescindere dalle
conseguenze di tale condotta).
Data la natura formale del reato, la Cassazione aveva
potuto affermare che anche l’inadempimento parziale
dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile è suf-
f‌iciente ad integrare gli estremi del reato previsto dall’art.
12 sexies cit., atteso che, a norma del citato articolo, il
reato si conf‌igura per la semplice omissione della corre-
sponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice
civile, indipendentemente dalla circostanza che tale omis-
sione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per
il benef‌iciario dell’assegno (1).
Trattasi, evidentemente, di una tutela molto avanzata
rispetto all’interesse dell’avente diritto all’assegno (dato
che per la perfezione del reato basta il mero inadempi-
mento civile, a prescindere dagli effetti di esso).
Viceversa, prima dell’introduzione dell’art. 3 della leg-
ge n. 54 del 2006, la tutela penale (per gli aspetti econo-
mici) in tema di separazione coniugale, per i f‌igli (e per il
coniuge debole, per il quale la disparità persiste tuttora)
rimaneva aff‌idata all’art. 570 c.p., nella parte in cui ivi si
prevede tuttora la condotta di chi (comma 2, n. 2) fa man-
care i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il
quale però non sia legalmente separato per sua colpa (2).
La disparità di trattamento era evidente, essendo suf-
f‌iciente per l’art. 12 sexies cit. accertare il fatto del doloso
inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’as-
segno divorzile determinato dal tribunale e non occor-
rendo, quindi, che dall’inadempimento consegua anche
la mancanza dei mezzi di sussistenza (elemento invece
necessario ai f‌ini dell’art. 570 c.p.) (3), dovendosi altresì
prescindere (ai f‌ini dell’art. 12 sexies cit., contrariamente
dall’art. 570 c.p.) anche dalla prova dello stato di bisogno
dell’avente diritto (4).
La diversità di tutela fra previgente normativa applica-
bile alla separazione (art. 570 c.p.) e quella applicabile al
divorzio (art. 12 sexies cit.) era stata oggetto di una sen-
tenza della Corte costituzionale (5), che però ritenne che
l’innegabile differenza così insorta fra il trattamento stabi-
lito nei confronti del genitore divorziato ed il trattamento
stabilito nei confronti del genitore separato non poteva
dirsi priva di ogni giustif‌icazione, perché non è equipara-
bile la situazione del coniuge separato a quella del coniuge
divorziato, posto che il primo, al contrario del secondo, è
ancora in qualche misura legato al coniuge, e quindi non
sarebbe arbitraria (secondo la Corte) la differenziazione
fra i modelli di tutela penale posti a raffronto.
Con la suddetta giustif‌icazione il Giudice delle leggi
“assolveva” la disparità di trattamento sia in riferimento
alla posizione del coniuge che in riferimento alla posizio-
ne dei f‌igli; per questi ultimi osservava che la destinazione
dell’assegno di mantenimento ai f‌igli minori (v. art. 6,
undicesimo comma, della l. n. 898 del 1970) non comporta
che sono loro i creditori della relativa prestazione, perché
creditore di quest’ultima è da intendersi pur sempre il
coniuge a cui sono aff‌idati i minori.
Quindi anche per la posizione dei f‌igli (sostanzialmente
assorbita, per tale via interpretativa, da quella del coniuge
aff‌idatario, ritenuto unico creditore) può essere valorizzato
il suddetto argomento (persistenza del vincolo coniugale
nel solo caso della separazione, e non più nel caso del di-
vorzio), al f‌ine di giustif‌icare la diversità di trattamento.
Tuttavia, nonostante il superamento della questione
di costituzionalità, rimaneva l’evidenza di una sostanziale
iniquità (6).
L’art. 3 della legge n. 54 del 2006, svolge appunto, og-
gettivamente, proprio la funzione di colmare la suddetta
disparità di trattamento fra f‌igli (di genitori separati e di
genitori divorziati), come ha riconosciuto la stessa Cas-
sazione (7).
Ormai, quindi, il f‌iglio di genitori divorziati e il f‌iglio di ge-
nitori separati sono entrambi tutelati da una norma penale
che prevede un reato di natura formale (privo di evento), in
virtù del quale l’inadempimento dell’obbligo di mantenimen-
to, come f‌issato e quantif‌icato dal giudice civile, è suff‌iciente
per l’affermazione della responsabilità penale.
In entrambi i casi, l’accusa quindi non dovrà più, a tali
f‌ini, dimostrare quali siano stati gli effetti di tale inadem-
pimento, ed in particolare non dovrà più dimostrare che,
a seguito dell’inadempimento, l’avente diritto è rimasto
privo di mezzi di sussistenza.
A questo innalzamento di tutela penale delle ragioni dei
f‌igli di genitori separati non è peraltro corrisposto analogo
innalzamento per le ragioni del coniuge debole separato, la
cui tutela continua ad essere aff‌idata all’art. 570 c.p., comma
2, n. 2, il quale tuttora prevede il requisito necessario (limi-
te) della mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

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