Osservazioni scritte sul rapporto riepilogativo delle attività redatto dal curatore (art. 33, comma 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 106

Comitato 1 dei creditori della . . . Srl

Al curatore del fallimento . . . Srl - dott. . . .

A mezzo fax . . .

Con riferimento alla richiesta del . . . del curatore del fallimento . . . dott. . . . al rapporto riepilogativo delle attivit‡ svolte e al conto di gestione; viste le considerazioni esposte dal curatore; considerato il disposto dell'art. 33 L.F. come modificato dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5. Il comitato dei creditori . . . fornisce le seguenti osservazioni scritte: . . .

. . ., . . .

. . .

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[1] Nel primo comma dell'articolo 33 L.F. in ossequio al principio di delega secondo cui, a carico del fallito, vanno eliminate tutte le conseguenze personali del fallimento non necessarie alla procedura, sono soppresse le parole che obbligavano il curatore a riferire nella relazione al giudice in ordine "al tenore di vita privata" del fallito e "della sua famiglia". Nel secondo comma dell'articolo 33 L.F. viene ulteriormente precisato che il creditore insieme alla relazione particolareggiata di cui al primo comma (da presentare entro un mese dalla dichiarazione di fallimento), ma con atto separato deve presentare il programma della liquidazione di cui all'articolo 104 ter L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5. Il terzo comma dell'articolo 33 D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 non contiene modifiche rispetto alla norma passata. Nel quarto comma dell'articolo 33 vengono precisate le modalit‡ di estensione e di trasmissione della relazione essendo prevista la facolt‡ per il giudice di disporre la segretazione di quelle parti della relazione depositata in cancelleria relative "alla responsabilit‡ penale del...

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