Osservazioni sulla responsabilità penale in relazione all'ordine impartito ad un subordinato

AutorePaolo Marinò
Pagine281-297
P. Marinò
Osservazioni sulla responsabilità penale in relazione all’ordine impartito
PAOLO MARINÒ
OSSERVAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ
PENALE IN RELAZIONE ALL’ORDINE
IMPARTITO AD UN SUBORDINATO
S: 1. L’esecutore di un ordine è sempre responsabile del fatto illecito po-
sto in essere adempiendo alle direttive ricevute? 2. Il giudizio di rimproverabili-
tà come modello ricostruttivo della responsabilità penale. 3. La rilevanza costi-
tuzionale della categoria penalistica della ‘non esigibilità’ ai sensi dell’art. 27
comma 3 Cost.. Cenni sul carattere ‘scusante’ dell’art. 54 ultimo co. c.p.. 4.
L’inoffensività della condotta nell’adempimento del dovere. 5. Ordine del supe-
riore e reità mediata ex art. 48 c.p.. L’esercizio della funzione come criterio di
individuazione del soggetto responsabile. Cenni. 6. Considerazioni conclusive
in ordine agli effetti penalmente rilevanti dell’ordine del superiore.
1. Alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, forniscono lo
spunto per riflettere sul “rilievo giustificativo” dell’ordine impartito dal su-
periore1.
Il dilemma incuriosisce ed è di grande attualità, in quanto desta interesse
verso tutte le relazioni giuridiche di subordinazione che intercorrono tra il
datore ed il destinatario dell’ordine: si pensi al rapporto di lavoro subordi-
nato, all’equipe medica ed a tutti quei rapporti giuridici in cui il sottoposto
esegue le istruzioni e le direttive del superiore gerarchico.
In questo quadro di situazioni sembra insolito che nonostante il fatto di
reato sia stato realizzato sotto l’imperium dei superiori2, il giudice, indiffe-
1 Al ne di approfondirne i contenuti si vedano Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 2005, n. 20595;
Cass. Pen., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 23729; Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 1216; Cass.
Pen., sez. IV, 03.02.2006, n. 9219; trib. di Bari, sez. I, 03 ottobre 2006; Cass. Pen., sez. IV, 16 no-
vembre 2006, n. 41997; Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2006; Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2002,
n. 37248 in DJG 2005 e 2006.
2 Si rinvia al testo integrale della sentenza n. 10465/04 emessa in data 18 dicembre 2008 dal
Trib. di Milano, sez. I. In senso contrario, si vedano Cass., sez. IV, 17 aprile 1980, cass. civ.,
08.03.2006, n. 4980, cass., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192, Cass. Pen., sez. IV, 07 maggio 2003, n.
35578, Cass. Pen., sez. IV, 14 dicembre 2005, n. 14192, secondo le quali allorquando in un'azienda
esista un'organizzazione gerarchica del lavoro con attribuzioni speciche nel campo infortunistico
ad un determinato dirigente, l'esecuzione degli ordini da questo impartiti esonera da responsabilità
282 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV
rentemente, ritiene colpevoli e meritevoli di condanna sia il datore dell’or-
dine, sia colui che lo ha posto in essere pur volendo, lecitamente, adempiere
al proprio dovere.
Orbene, continuare a ritenere l’esecutore dell’ordine ‘sempre ed in ogni
caso’ responsabile in concorso con il datore dell’ordine, signicherebbe vio-
lare uno dei principi sui quali si fonda il diritto penale moderno: il principio
della colpevolezza3. Infatti, nelle ipotesi in cui l’agente orienta la propria
condotta non già alla realizzazione del reato ma a ciò che attiene al proprio
dovere, si potrebbe intravedere proprio una causa di esclusione della colpe-
volezza e, quindi, una non punibilità del soggetto. Tanto è vero che, come
sostenuto in dottrina4, l’agente volendo il fatto, ma non volendolo come
illecito, potrebbe far venir meno proprio un requisito essenziale del reato, in-
cidendo sul connotato fondamentale della motivazione ad agire del soggetto.
In parallelo, poi, andrebbero affrontate quelle situazioni in cui l’agente
si trovi ad eseguire le disposizioni impartite, non perché ne è ‘convinto’ ma
soltanto per il timore di subire ripercussioni negative sulla propria carriera
imprenditoriale e quindi, in termini più concreti, per il timore o la minaccia
di essere licenziato. In questi casi, sarebbe opportuno vericare se il fatto
si sia realizzato in presenza di una causa soggettiva di esclusione del reato
ai sensi dell’art. 54, comma III, c.p.5. La stessa giurisprudenza ha ritenuto,
coloro che vi si attengono, anche se sono rivestiti della qualità di preposti. A queste si contrappone
la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 11 maggio 1993, secondo la quale non può avvalersi
della scriminante dell'adempimento di un dovere, ex art. 51 c.p., il dipendente che abbia ottempera-
to ad un ordine di un datore di lavoro privato.
3 Cfr. A. P (Colpevolezza e responsabilità oggettiva: aspetti di politica criminale e di
elaborazione dogmatica, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Jovene, Napoli,
1989, 5 ss.), secondo il quale in un diritto penale moderno non si può prescindere dal principio
politico-criminale di colpevolezza, il quale esprime la esigenza che del fatto commesso si possa
muovere un rimprovero «personale» all'agente. Anche P. De F, (Giudizio di rimproverabilità
ex art. 5 c.p.e colpevolezza del reo, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit.,
205 ss.), ritiene che il non aver avuto coscienza che quel fatto fosse stato previsto come illecito
dal legislatore, inuendo sulla «motivazione» del soggetto al reato, incide sulla sua colpevolezza e
determina la mancanza della sua «rimproverabilità»: sempre che tale ignoranza possa considerarsi
come «inevitabile».
4 Sul punto, si veda P. D F, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, op.
cit., 208 ss. Sotto lo stesso aspetto si veda ancora A. P, Principi di diritto penale, Parte
Generale, Giuffrè, Milano, p. 250 ss.; T. P, Teoria della Colpevolezza e scopi della pena,
in Riv. it. Dir. Proc. pen., 1987, p. 798 ss.; D. P, Il principio di colpevolezza ed il progetto
di riforma penale, in Ius, 1974, p. 518 ss.; G. F, Considerazioni su responsabilità obiettiva
e prevenzione, in Aa. Vv., Atti del Convegno di Siracusa, I.S.I.S.C. 21-23 giugno 2007, p. 29. Per
l'inuenza che il pensiero in Germania ha esercitato sugli orientamenti in Italia, v. E. D,
Dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità per colpa: l'esperienza tedesca in tema di delitti
qualicati dall'evento, in Aa. Vv., Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma (a
cura di G. V), Giuffrè, Milano, 1982, p. 282 ss.; Roxin, Sul problema del diritto penale della
colpevolezza, in Riv. it., 1984, p. 27 ss.; A. P, Il fatto di reato, G. Priulla, 1960, p. 148 ss..
5 Nell'ambito della politica di impresa e più in generale in materia di lavoro, la giurisprudenza
è ricca di casi in cui la condotta criminosa del sottoposto è stata determinata dall'autorità che il su-
periore ha esercitato nei suoi confronti. Si pensi alla minaccia di licenziamento, fatta dal datore di
lavoro nei confronti del lavoratore, per costringere quest’ultimo o coloro che dovrebbero esercitare
funzioni di controllo e garanzia, come ad esempio i preposti al controllo delle misure di preven-
zione contro gli infortuni, di lavorare senza adottare o far utilizzare quelle misure di sicurezza che

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