Osservazioni a margine della sentenza della corte di cassazione SS.UU. 18 novembre 2004, n. 44711

AutoreNicolangelo Ghizzardi
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La importante sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione in rassegna, impone riflessioni che in parte attengono alla rinnovata struttura del giudizio abbreviato nelle sue varie articolazioni ed, in parte, investono quelle che potranno essere le ulteriori problematiche di rilievo costituzionale suscettibili di un approfondimento da parte del giudice delle leggi.

Come facilmente rilevabile, il giudizio abbreviato, nello schema delineato dall'originario regime codicistico, ha avuto, senza dubbio, una vita processuale travagliata caratterizzata da numerosi interventi della Corte Costituzionale di tipo demolitivo, additivo e correttivo.

Conseguentemente, il legislatore ha ravvisato la opportunità di ridisegnare tale forma alternativa di giudizio con gli artt. 27-31 della legge 16 dicembre 99 n. 479 allo scopo di assicurargli una più organica disciplina.

E così, secondo il modello normativo di nuovo conio, è possibile distinguere un giudizio abbreviato puro da un giudizio abbreviato condizionato e, fermo restando che in entrambi non è più necessario il consenso del pubblico ministero, la pratica rilevanza della distinzione è apprezzabile in relazione ai poteri di sindacato sulla scelta dell'imputato che sono riconosciuti al giudice solo nel secondo tipo di giudizio.

Nel giudizio abbreviato «semplice» o «puro», infatti, l'imputato ha la facoltà di chiedere la definizione del processo allo stato degli atti e la sua richiesta, non solo è disancorata, come già detto, dal consenso o dalla opposizione del pubblico ministero ma è anche sottratta ad ogni valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua ammissibilità con riferimento al profilo della definibilità del processo allo stato degli atti.

In tale eventuale ipotesi, infatti, in caso di lacunosità delle indagini preliminari, la legge riserva al giudice un potere di integrazione probatoria ex officio mediante l'assunzione degli elementi necessari ai fini della decisione quando ritenga di non potere decidere allo stato degli atti (art. 441 comma quinto c.p.p.).

In definitiva, pertanto, in caso di richiesta «semplice» deve ritenersi che all'imputato sia riconosciuto un diritto incondizionato ad essere giudicato con le forme del rito abbreviato, con la conseguente riduzione premiale della pena in caso di condanna.

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Ben più complesse sono, invece, le problematiche da affrontare in caso di giudizio abbreviato condizionato caratterizzato, cioè, dal fatto che l'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini di prova degli atti indicati nell'art. 442 comma 1 bis c.p.p., può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria da lui indicata come necessaria ai fini della decisione.

In tale ipotesi, infatti, è riconosciuto al giudice il potere di rigettare la richiesta ove dovesse ritenere l'integrazione probatoria sollecitata dall'imputato non necessaria ai fini della decisione o non compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

Pur in tale rinnovato quadro normativo il legislatore, purtroppo, nulla ha ritenuto di disporre in ordine agli eventuali rimedi esperibili dall'imputato nei confronti di una ordinanza di rigetto della richiesta condizionata di rito abbreviato e la lacuna suscita meraviglia ove si consideri che già durante la vigenza dell'originario regime introdotto con il codice del 1988, una questione del tutto analoga era stata portata all'attenzione del giudice delle leggi che, con la sentenza n. 23 del 1992, attribuì al giudice del dibattimento il sindacato sul provvedimento di rigetto del Gup sotto il profilo della fondatezza delle ragioni poste alla base del giudizio di non decidibilità allo stato degli atti.

Sulla scia di tale precedente sarebbe stato auspicabile un intervento normativo, tanto più se si considera che, con la nuova disciplina, l'ammissibilità del rito abbreviato prescinde dal consenso del P.M., l'ordinanza del Gup, conseguentemente, è affidata alla sua assoluta discrezionalità ed il...

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