Brevi osservazioni sull'illegittima adozione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati e sulla risarcibilità del danno

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
Pagine404-405

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@1. Il fatto

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., un privato adiva il tribunale ordinario, deducendo l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo 1 iscritto al P.R.A. sull'unica autovettura di sua proprietà, su richiesta del Concessionario delegato alla riscossione di una cartella esattoriale.

Il tribunale, con decreto emesso inaudita altera parte, ordinava al Conservatore del P.R.A. di procedere all'immediata cancellazione del provvedimento di fermo apposto sull'autoveicolo di proprietà del ricorrente.

Nel giudizio di merito, l'attore conveniva in giudizio la Sesit Puglia spa, nei cui confronti chiedeva procedersi - previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo - alla sua cancellazione, con condanna del Concessionario al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente per il tempo in cui ebbe a verificarsi l'indisponibilità del veicolo, da liquidarsi in via equitativa, ed alla rifusione delle spese processuali.

@2. L'opinione espressa dal Tribunale di Bari

Il Giudice designato alla trattazione del ricorso cautelare e, successivamente, del giudizio di merito, dimostrando di aderire al prevalente orientamento emerso in materia 2, si pronunciava in senso favorevole all'accoglimento delle ragioni indicate dall'istante nei confronti del Concessionario 3.

Riassunta nei suoi tratti essenziali, la decisione si basa sui seguenti principii:

a) il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 1, lett. q), D.L.vo n. 193/01, avrebbe natura di atto esecutivo speciale 4, privo di un'apprezzabile valenza provvedimentale;

b) i rimedi di cui il debitore sarebbe facultato ad avvalersi sarebbero individuabili nelle ordinarie opposizioni esecutive, dovendo escludersi a priori la giurisdizione del giudice tributario ed amministrativo 5; c) l'esperibilità delle opposizioni, previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., non esclude che l'illegittimità dell'esecuzione o del singolo atto, possano essere dedotte nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione;

d) l'art. 86, quarto comma, del T.U. sulla riscossione, dispone che l'immediata applicazione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati postula la necessaria regolamentazione concernente le esatte modalità, termini e procedure per l'attuazione della suddetta misura, la cui mancanza, in duce a ritenere la nullità del provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Concessionario per carenza del relativo potere;

e) la risarcibilità in via equitativa del danno subìto dal privato per effetto dell'illegittima misura disposta dal concessionario delegato alla riscossione, conseguente all'impossibilità di poter utilizzare l'autoveicolo colpito dal fermo per un apprezzabile periodo di tempo, tenuto conto per un verso dell'ampiezza del nucleo familiare e delle esigenze dei componenti e, per l'altro verso, del grave stato di infermità del coniuge, comportante il bisogno di disponibilità costante dei mezzi di locomozione.

L'attuale versione dell'art. 86, D.P.R. n. 602/1973,nel testo vigente a seguito della riforma attuata dal D.L.vo n. 193/2001, prevede l'attribuzione, a favore del Concessionario, senza alcuna necessità di esperire un preventivo pignoramento, del potere di richiedere il fermo di beni mobili registrati intestati al soggetto debitore, mediante annotazione da effettuarsi presso il competente Ufficio.

Tale situazione, ha indubbiamente contribuito a sollevare il problema afferente l'individuazione della giurisdizione applicabile nelle controversie riguardanti la suddetta materia, considerata l'estrema difficoltà incontrata in dottrina e giurisprudenza nell'identificare l'esatta natura giuridica dell'istituto e, conseguentemente, dei relativi rimedi esperibili dinanzi alla competente autorità giurisdizionale 6.

Infatti, mentre secondo alcuni autori 7 la competenza apparterrebbe all'Autorità giudiziaria ordinaria, a parere di altri 8 rientrerebbe in quella del Giudice amministrativo, senza trascurare la diversa posizione assunta dai sostenitori della tesi propensa a considerare la competenza del Giudice tributario 9.

@3. I precedenti giurisprudenziali sulla giurisdizione in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati

La posizione assunta dalla giurisprudenza formatasi in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati 10 appare tutt'altro che univoca, avuto riguardo alle molteplici problematiche connesse, sia di diritto processuale che di diritto sostanziale.

Infatti, nonostante l'autorevole parere espresso ultimamente dal Consiglio di Stato 11, sulla vexata quaestio concernente l'individuazione del giudice competente a dirimere tali controversie sembrerebbero permanere notevoli dubbi in ordine alla competenza esclusiva del giudice ordinario.

Infatti, a distanza di qualche mese, un'altra sezione del Consiglio di Stato aveva rigettato 12 l'istanza proposta in sede di gravame dal Concessionario, avverso il provvedimento del Tar 13, che aveva competenza del giudice amministrativo.

A confermare l'attualità delle perplessità a suo tempo manifestate da un'autorevole dottrina 14, basterebbe rinviare da un lato alle contrastanti opinioni emerse tra i giudici di merito, sia ordinari 15 che amministrativi 16, e, dall'altro, alla stessa motivazione resa dal Consiglio di Stato 17, laddove quest'ultimo, osservando che ´il fermo amministrativo è un atto "funzionale" all'esecuzione, non fa altro che ribadirne la natura ibrida, e, comunque, diversa dall'essere un Page 405 atto "di esecuzione" 18, accostandolo alla notifica della cartella esattoriale, a sua volta costituente chiaramente un atto "prodromico" all'esecuzioneª.

In buona sostanza, l'improvviso revirement nella giurisprudenza del Supremo Consesso amministrativo, pur pervenendo a conclusioni diverse da quelle propugnate da una parte della dottrina e della giurisprudenza, non sembra tuttavia deviare significativamente dallo schema tradizionale, almeno per quanto attiene alla natura giuridica dell'istituto del fermo amministrativo.

Per concludere su tale punto, si può ritenere che la giurisdizione in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati andrebbe determinata sulla base della domanda proposta, in quanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la semplice prospettazione indicata dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato anche in funzione della causa petendi 19.

@4. Il problema della risarcibilità del danno da fermo amministrativo eseguito illegittimamente

L'apposizione illegittima di un vinculum juris su un bene mobile registrato, laddove idoneo a sottrarlo al pacifico godimento da parte del...

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