Osservazioni generali sul procedimento monitorio speciale in materia di locazioni

AutoreAldo Carrato
Pagine133-135

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Come è risaputo, oltre che nelle forme ordinarie tipiche, l'ingiunzione di pagamento in materia locatizia può essere richiesta contestualmente all'istanza di convalida di sfratto per morosità formulata ai sensi dell'art. 658 c.p.c., quale provvedimento correlato e condizionato all'emissione della convalida stessa.

Il presupposto per la concessione della speciale e circoscritta ingiunzione prevista dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c. è costituito, unitamente alla conferente richiesta dell'intimante, dall'emanazione della inerente convalida definitiva, dipendente dalla mancata comparizione o dal difetto di opposizione dell'intimato comparso, in relazione a quanto enucleato dal disposto emergente dall'art. 663 c.p.c.

L'individuazione di tale condizione legittimatrice si de sume dal dato testuale immanente nello stesso art. 664 c.p.c., laddove risulta stabilito che l'opposizione all'ingiunzione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto locativo, la quale rappresenta un effetto diretto della pronuncia costitutiva sottesa all'ordinanza di convalida.

Ciò comporta che all'ingiunzione in esame potrà farsi luogo unicamente nel caso in cui l'intimazione venga ritualmente convalidata e non pure, quindi, nei casi in cui il giudice ravvisi, anche d'ufficio (in base al principio iura novit curia), la carenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento per convalida o quando l'intimato sia comparso e abbia frapposto opposizione, contestando la morosità, indipendentemente dai motivi sui quali è fondata.

Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo relativo ai canoni scaduti e da scadere non potrà essere adottato quando venga emessa eventualmente l'ordinanza provvisoria di rilascio (ex art. 665 del codice di rito) al termine della fase sommaria, con trasmigrazione del giudizio nella successiva fase di merito a cognizione piena da trattare nelle forme del rito speciale, previa conversione ai sensi dell'art. 667 c.p.c. 1. Non risulta convincente, al riguardo, la tesi sostenuta dalla dottrina minoritaria che ammette l'emissione del decreto anche nel caso di opposizione e, quindi, di mancata convalida. Si rileva, in proposito, che, ai sensi dell'art. 664, comma 3, c.p.c., l'opposizione all'ingiunzione non fa venir meno l'efficacia dell'avvenuta risoluzione del contratto: questo fa presupporre che il decreto debba essere successivo o contestuale alla convalida che, per l'appunto, risolve il contratto e non possa essere emesso in caso di opposizione nemmeno se il giudice pronunci ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Altro riferimento normativo che fa propendere per la tesi prevalente si rinviene nell'art. 666 c.p.c. che regola l'ipotesi della contestazione sull'ammontare dei canoni e statuisce che, qualora il conduttore non abbia pagato la somma non contestata il decreto ingiuntivo viene emesso dopo la convalida dell'intimazione. Va considerato, inoltre, sul punto che il decreto emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. è qualificato come immediatamente esecutivo, verosimilmente proprio perché è fondato sulla mancata contestazione dell'intimato.

Occorre sottolineare che, nell'eventualità in cui il processo prosegua per il merito in difetto dei presupposti per addivenire alla convalida dello sfratto intimato, la relativa domanda di natura ingiuntiva, a seguito della trasformazione del rito, si converte - e sempre che non venga fatta oggetto di rinuncia - in un'ordinaria domanda di pagamento.

Nella medesima prospettiva si deve ritenere che, qualora si pervenga alla convalida di sfratto in virtù della mancata ottemperanza al c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 della L. n. 392/78, è possibile ugualmente provvedere contestualmente anche all'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei canoni, non dovendosi far luogo ad alcun ulteriore accertamento e non conseguendo alcun altro provvedimento, risultando definito il giudizio direttamente con l'ordinanza ex art. 663 c.p.c. (non dovendo, invero, proseguire ulteriormente nel merito, per come ritenuto dalla giurisprudenza ormai consolidata).

Dall'impostazione sistematica evincibile dal combinato disposto degli artt. 664 e 669 c.p.c. si evince che i due procedimenti, per convalida e per ingiunzione, ancorché...

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