Brevi osservazioni in tema di divieto di diluizione degli scarichi

AutoreLuca Ramacci
Pagine13-15

Page 13

La legge 10 maggio 1976 n. 319 vieta, nell'articolo 9, la diluizione degli scarichi effettuata al fine di conseguire il raggiungimento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge medesima.

La citata disposizione, infatti, nel prevedere al primo comma un'unica disciplina degli scarichi su tutto il territorio nazionale, dispone anche che i limiti prescritti vadano applicati con le modalità fissate nel titolo IV.

L'articolo 9 indica anche le modalità di misurazione degli scarichi (nel comma terzo) e, in modo netto ed inequivocabile, stabilisce al successivo comma quarto che «i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo».

Il settimo comma dell'articolo, infine, prescrive che «non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge».

L'individuazione dell'ambito di applicazione del divieto di diluizione ha determinato diverse prese di posizione in dottrina e giurisprudenza.

In particolare, la Corte di cassazione ha in più occasioni ritenuto che l'articolo 9 citato introduca un generale ed assoluto divieto di diluizione per tutti gli scarichi, fornendo una lettura della norma che in alcuni casi è stata ritenuta dalla dottrina non conforme al dato letterale della disposizione applicata.

In una prima pronuncia, infatti la Cassazione, riconoscendo che i limiti di accettabilità vanno riferiti alla qualità dei reflui, ha ritenuto necessario procedere ad una specifica distinzione tra gli scarichi attinenti al ciclo produttivo e gli altri scarichi aventi origine in un medesimo insediamento, con la conseguenza che il prelevamento di campioni deve essere effettuato prima che gli scarichi confluiscano con altri di diverso tipo in violazione del divieto di diluizione stabilito dall'articolo 9 (nel caso sottoposto all'attenzione della Corte si trattava di scarichi di un lanificio ricondotti entro i limiti di accettabilità mediante commistione con acque provenienti da una turbina destinata alla produzione in proprio di energia elettrica) 1.

Nel commento alla decisione vengono effettuate alcune considerazioni sulla portata della disposizione esaminata dalla Corte, rilevando come l'inserimento della norma più severa ad opera della legge 650/1979 (articolo 12) abbia di fatto reso più evidente la limitazione imposta dal comma quarto alle sole «acque prelevate esclusivamente allo scopo».

Si registrano inoltre, in dottrina, ulteriori riserve sull'interpretazione della norma in esame effettuata dalla Corte di cassazione nella decisione appena richiamata ed in altre successive 2.

Si è in particolare osservato, infatti, che il divieto di diluizione «assoluto» è solo quello contemplato nel quarto comma dell'articolo 9 e riferito alle acque appositamente prelevate per l'operazione, mentre il divieto di utilizzare, per il medesimo scopo, anche le acque di raffreddamento o di lavaggio resta limitato agli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al n. 10 delle tabelle A e C della legge 3.

Ad ulteriore conferma della tesi che privilegia l'interpretazione restrittiva dell'articolo 9 si è anche osservato che solo nella normativa più recente in tema di inquinamento idrico (D.L.vo 133/1992) il legislatore ha introdotto un divieto generale di diluizione 4.

Il principio fissato nella prima sentenza di cui si è appena detto veniva successivamente ribadito affermando che il divieto di diluizione mediante «acque prelevate esclusivamente allo scopo» deve ritenersi riferito a tutte le acque che pur provenendo da un insediamento produttivo, non siano direttamente utilizzate in uno specifico ciclo di lavorazione quali quelle di raffreddamento o di lavaggio, cosicché doveva ritenersi correttamente eseguito il prelievo di campioni effettuato prima della commistione delle acque di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT