Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Nuove tabelle '2013' per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
Varie
OSSERVATORIO SULLA
GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO.
NUOVE TABELLE “2013”
PER LA LIQUIDAZIONE DEL
DANNO NON PATRIMONIALE
DERIVANTE DA LESIONE ALLA
INTEGRITÀ PSICO-FISICA E
DALLA PERDITA - GRAVE
LESIONE DEL RAPPORTO
PARENTALE
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
(a cura di)
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella
riunione del 6 marzo 2013, ha previsto l’aggiornamento
dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla
persona, seguendo il criterio degli indici Istat già costan-
temente utilizzato negli anni passati.
Gli importi già indicati sono stati quindi aumentati del-
la percentuale del 5,6535%, ricavata dagli indici Istat co-
sto vita relativi al periodo 1 gennaio 2011/1 gennaio 2013.
I valori sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella
relativa ai danni da lesione permanente e temporanea
all’integrità psico-f‌isica, alla decina di euro nella tabella
relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto
parentale.
I. Le Tabelle milanesi utilizzate prima della sentenze
delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11 no-
vembre 2008:
- individuavano valori “standard” di liquidazione del
c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione
alla integrità psico-f‌isica e alla età del danneggiato;
- prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno mora-
le” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell’importo liquidato a
titolo di danno biologico;
- nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico,
con aumento f‌ino al 30% dei valori “standard”, in riferimen-
to a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui
alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
dell’11 novembre 2008, l’Osservatorio sulla Giustizia civile
di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato
magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e nume-
rosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione
unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni
altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della
salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari
f‌inora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico
a risarcire gli altri prof‌ili di danno non patrimoniale.
Si propone quindi la liquidazione congiunta:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente dell’integrità psicof‌isica della persona suscet-
tibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti
anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- e del danno non patrimoniale conseguente alle mede-
sime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”,
in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di
lesione,
vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in
passato liquidati a titolo di:
- c.d. danno biologico “standard”,
- c.d. personalizzazione - per particolari condizioni
soggettive - del danno biologico,
- c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione
congiunta, si è poi fatto riferimento all’andamento dei
precedenti degli Uff‌ici giudiziari di Milano, e si è quindi
pensato:
- a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti
al caso di incidenza della lesione in termini “standardizza-
bili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli
aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazio-
nali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
- a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da
utilizzarsi - onde consentire un’adeguata “personalizzazio-
ne” complessiva della liquidazione - laddove il caso con-
creto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazio-
nali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo f‌isico sen-
za conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista
dilettante”),

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