DECRETO 6 luglio 2010, n. 167 - Regolamento recante disciplina dell''Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'', ai sensi dell''articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (10G0186)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;

A d o t t a il seguente regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 1

Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio», e' organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilita', istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbliaca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n.

18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilita', con

Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006

e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'), e' il seguente:

Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla

Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I

componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di...

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