Osservatorio: tra Diritto Romano e Diritto attuale. L'utilità della comparazione e l'appello al diritto romano: dai giudici italiani alle Corti europee

AutoreAurelio Arnese
Pagine779-786
OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE
(di AURELIO ARNESE)
L’utilità della comparazione e l’appello al diritto romano: dai giudici italia-
ni alle Corti europee
S: 1. La lealtà del comportamento. – 2. L’interesse della giurisprudenza
europea per il diritto romano.
1. Il confronto tra ordinamenti diversi ma dotati di una certa “prossimità”
non è solo oggetto di discussioni dotte ma astratte, lontane dalla pratica del
diritto. Può invece fornire strumenti che, se adoperati con la dovuta cautela,
permettono di contribuire allo sviluppo del diritto vivente, del law in action,
suscitando e favorendo il processus iuris (l’immagine pomponiana di D.1.2.2
pr.). Assai signicativo è, al riguardo, un orientamento che in Italia si va via
via diffondendo nelle decisioni della Corte di Cassazione già con importanti
risultati, e soprattutto aprendo la strada a nuovi orizzonti. Merita, a questo
proposito, una particolare attenzione il passo di una recente sentenza della
Sezione lavoro1:
“Dall’art. 1175 c.c., che assoggetta il creditore alle regole di correttezza, e dall’art.
1375 c.c., che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché
dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza di questa
Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione cre-
ditoria o potestativa che, per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affi-
damento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, come idoneo a deter-
minare la perdita della stessa situazione soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi
casi di Verwirkung come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, più familiare
agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha così preclusione di
un’azione, o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio,
non per l’illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa di un compor-
tamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a rite-
nere l’abbandono”.
1 Del 28 aprile 2009, n. 9924.

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