DELIBERA 19 luglio 2013 - Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2013). (13A08985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresi' che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio...

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