L'attività ospedaliera degli Enti ecclesiastici

AutorePaolo Stefani
Pagine103-118

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@1. Gli "enti ecclesiastici ospedaliera : problematicità di una definizione.

Prima di passare a delineare il carattere e la disciplina dell'attività degli enti ecclesiastici, e quindi dell'attività ospedaliera da questi esercitata, ci si deve formulare un preliminare quesito: Che cosa sono gli enti ecclesiastici ospedalieri? In realtà, usiamo questa locuzione impropriamente: non esiste l'ente ecclesiastico ospedaliero come categoria giuridica autonoma, bensì l'ente ecclesiastico che svolge un'attività ospedaliera.

La legge n. 132 del 1968 (Servizi sanitari e personale sanitario degli ospedali) afferma, all'art, 2, che "sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi". All'art 1 primo comma, invece, si dice che l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri". Il quinto comma della stessa disposizione tratta degli enti ecclesiastici, affermando che: "salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al MinisteroPage 104della sanità, nulla e innovato alle disposizioni vigenti per quanto conceme il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l' assistenza ospedaliera". Da queste disposizione traiamo che gli enti ecclesiastici non sono propriamente enti ospedalieri, ma sono enti che svoIgono un' attività ospedaliera. Gli enti ospedalieri in senso proprio, infatti, sono definiti dalla legge, gIi enti pubblici ospedaIieri.

@2. Ecclesiasticità ed attività: enti ecclesiastici e finalità religiosa

Se sino ad alcuni or sono e sulla scorta delle disposizioni del Concordato Lateranense, Tecclesiasticità degli enti veniva individuata in base ad una concezione tradizionale, la quale considerava ecclesiastici soltanto quegli enti dotati di personalità giuridica1 e collegati in modo formale ad una Confessione religiosa, va ormai facendosi strada una nuova concezione della ecclesiasticità, che in luogo della natura strutturale, preferisce orientarsi su criteri funzionali. In quest'ottica, quindi, va chiaramente distinta "la ecclesiasticità sotto il profilo strutturale dalla ecclesiasticità sotto il profilo fiinzionale. La prima dovrebbe, infatti, riguardare la sola struttura speciale degh «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», la seconda, invece, individuare i settori di attività di detti enti. In altre parole, il primo concetto dovrebbe significare le regole organizzative in base alle quali agisce, il secondo, invece, il perché ed il come agisce"2. Queste teorie hanno avuto indubbiamente il merito di aver spostato l'attenzione dalla struttura all'attività effettivamente svolta dagli enti ecclesiastici.

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Sono enti ecclesiastici3 quegli enti che svolgono un'attività diretta alla realizzazione del fine di rehgione o di culto. La qualifica di ente ecclesiastico è stata disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano sempre in virtù di accordi o intese con le confessioni rehgiose. Per quanto concerne la Chiesa Cattolica, le norme di riferimento si rinvengono nella legge n. 121 del 1985, esecutiva dell'Accordo 18 febbraio 1984, di modificazione del Concordato del 1929, e nella legge n. 222 del 1985.

L'art. 7 della legge 121 del 1985, al primo comma, opera un richiamo all'art. 20 della Carta Costituzionale4: "La repubblica italiana richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica, e ogni altra forma di attività".

L'interpretazione prevalente in dottrina è che questa norma sancisca che un ente ecclesiastico non possa subire un trattamento peggiorativo rispetto alla condizione giuridica di cui godono le persone giuridiche private nell'ordinamento dello Stato; ma è stato giustamente affermato che questa norma non esclude che gli enti ecclesiastici possano ottenere il riconoscimento di uno status giuridico "differenziato" rispetto alle persone giuridiche private, in ragione della peculiarità delle finaUtà cui sovrintende l'ente di natura religiosa5 Quello che lo Stato tutela è la caratterizzazione degli enti ecclesiastici, di Page 106 essere fondamentalmente degli enti che promanano da una struttura religiosa, che ha una finahtà particolare nell'ambito della sua azione nella società, che l'ordinamento intende tutelare in vista della rilevanza da esso stesso riconosciuta al fat- tore religioso, nella promozione del benessere individuale e collettivo.

Caratteristica fondamentale che promana dalla natura religiosa e confessionale degh enti ecclesiastici è quella di essere "organizzazioni di tendenza", come tali subordinate ad alcuni principi che possono entrare in contrasto con alcune attività, quali ad esempio ed in campo specificamente sanitario, l'interruzione volontaria della gravidanza6. Sotto questo profilo, l'art. 7 n. 3 della legge 121/1985 nello stesso momento in cui prevede che "le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette ... alle leggi dello Stato concementi tali attività", sancisce, però, che ciò dovrà tenere conto del necessario "rispetto della struttura e delle finalità di tali enti".

Questa norma prescrive, dunque, il rispetto non solo della struttura dell'ente, ma anche della finalità rehgiosa e quindi di tendenza dello stesso, che si porrebbe in contrasto con l'esercizio dell'interruzione volontaria della gravidanza7. Si attua il principio della tutela della libertà religiosa di un'istituzione di tendenza, affermato dalla Corte Costituzionale italiana nella ormai celebre sentenza n. 195/19728.

L'ente ecclesiastico quale esso sia ha, dunque, come caratterizzazione fondamentale la finalità di religione e di culto. Questo principio emerge dal sistema giuridico tratto dalle norme che derivano dall'Accordo di Villa Madama del 1984 (1.121/1985), dalla legge n. 222 del 1985, e dalle norme Page 107 delle leggi che hanno attuato nell'ordinamento italiano le intese con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, previste dall'art. 8 terzo comma della Carta costituzionale della Repubbhca italiana: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Il sistema giuridico delineato da queste norme è caratterizzato, inoltre, dalla distinzione tra attività dirette all'attuazione della finalità di religione e di culto ed attività diverse. Il che sta a significare che, nella mente del legislatore, è stata sancita una distinzione tra attività degli enti ecclesiastici e funzionalità degli stessi. Ciò a dire che l'ente ecclesiastico è tale perché svolge un'attività di religione e di culto, ma l'attività di religione e di culto non deve essere esclusiva, potendosi avere enti ecclesiastici che svolgono anche altre attività, cosiddette profane.

L'art. 7 n. 2 della legge 121/1985 recita che "ferma restando la personalità giuridica degh enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana... continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia... i quali abbiano finalità di religione e di culto". Il n. 3 sancisce il principio secondo cui "agh effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto, come pure le attività dirette a tah scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione". Queste norme affermano che per essere ecclesiastico, per essere riconosciuto come tale, e quindi soggetto ad un regime fiscale favorevole, come quello disciplinante gh enti di istruzione e beneficenza, gli enti ecclesiastici devono avere un fine di religione o di culto.

Nella stessa norma, al numero 3, è detto, però, che "le attività diverse da quelle di rehgione o di culto, svolte dagh enti ecclesiastici, sono soggette ... alle leggi dello Stato concementi tali attività e al regime tributario previsto per le medesime". Norma che trova specificazione nell'art. 8 del d.p.r. 13 febbraio 1987 n. 33, che ha approvato il regolamento di Page 108 esecuzione delia legge n. 222 del 1985. Recita questa disposizione che "l'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la...

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