LEGGE 14 giugno 2011, n. 95 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche'' norme di adeguamento dell''ordinamento interno. (11G0135)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata "Convenzione".

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.

    Art. 3

    Stoccaggio e distruzione delle scorte

  3. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.

  4. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.

  5. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle mille unita', esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.

    Art. 4

    Autorita' competente

  6. Il Ministero degli affari esteri e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonche' a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.

  7. Il Ministero degli affari esteri, in qualita' di autorita' nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:

    1. dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);

    2. dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).

    Art. 5

    Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

  8. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

    "g)...

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