DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Vista la direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 dicembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (Þ)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

    1. carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modificazioni;

    2. prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;

    3. medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni.

  3. Si intende, inoltre per:

    1. azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

    2. animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

    3. animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

    4. partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

    5. trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (Þ)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonche' del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;

    6. trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5:

      1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

      2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';

    7. trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

    8. sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale e' vietata;

    9. sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;

    10. residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

    11. autorita' competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    12. campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantita' e del metodo di prelievo, nonche' dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

    13. laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

    14. laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;

    15. sostanza (Þ)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (Þ)-adrenorecettori.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

      dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

      dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

      disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

      sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

      e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

      approvato con decreto del Presidente della Repubblica

      28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

      lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

      e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

      l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

      europee (GUCE).

      Note alle premesse:

      - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

      l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

      delegato al Governo se non con determinazione di principi e

      criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

      oggetti definiti.

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

      al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

      leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

      regolamenti.

      - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, l'art.

      5 e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62,

      recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi

      derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'

      europee. Legge comunitaria 2004.».

      Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

      direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

      adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

      entrata in vigore della presente legge, i decreti

      legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

      alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

      A e B.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

      dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

      proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

      Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

      competenza istituzionale prevalente per la materia, di

      concerto con i Ministri degli affari esteri, della

      giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

      Ministri interessati in relazione all'oggetto della

      direttiva.

      .

      Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo

      nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). -

      1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di

      cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, entro il termine di

      diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

      presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in

      attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di

      direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime

      con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,

      apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la

      semplificazione e la coerenza logica, sistematica e

      lessicale della normativa.

      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o

      settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al

      comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non

      possono essere abrogate, derogate...

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