Orizzonti Investigativi Europei, Assistenza Giudiziaria E Mutuo Riconoscimento

AutoreLuca Marafioti
Pagine100-107
100
dott
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
ORIZZONTI INVESTIGATIVI
EUROPEI, ASSISTENZA
GIUDIZIARIA E MUTUO
RICONOSCIMENTO (*)
di Luca Maraoti
SOMMARIO
1. Circolazione europea della prova e prospettive di allinea-
mento delle legislazioni penali. 2. Superamento delle tradizio-
nali forme di cooperazione giudiziaria ed ordine europeo di
indagine. 3. Diff‌icile equilibrio tra riconoscimento reciproco
e mutua assistenza.
1. Circolazione europea della prova e prospettive di al-
lineamento delle legislazioni penali
La Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, adottata il 3 aprile 2014, relativa all’ordine eu-
ropeo di indagine penale (1), mira ad istituire un sistema
globale di ricerca ed acquisizione della prova nelle cause
aventi dimensione transfrontaliera (2). Ciò mediante l’in-
troduzione di un unico strumento giuridico in grado di su-
perare la frammentarietà del quadro normativo esistente in
materia probatoria, dando maggiore impulso alla prospet-
tiva del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Invero, secondo quanto evidenziato dalla stessa diret-
tiva (3), la creazione di un modello investigativo unitario
prende le mosse proprio dal fallimento dei precedenti ten-
tativi di trasposizione del mutuo riconoscimento dal setto-
re del mercato interno alla sfera della giustizia penale e,
in particolare, al terreno della prova.
Come è noto, il principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni (4), proclamato nelle conclusioni raggiun-
te dal Consiglio europeo di Tampere (5), rappresenta "pie-
tra angolare" della cooperazione giudiziaria penale e, ad
oggi, risulta espressamente cristallizzato nell’art. 82 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (6). Esso
garantisce un’eff‌icace circolazione dei provvedimenti nel
territorio europeo, senza dover ricorrere all’exequatur o
ad altre procedure di conversione. Riconoscere una deci-
sione emessa da un giudice penale di uno Stato Membro
signif‌ica, infatti, attribuirle gli stessi effetti giuridici che
verrebbero prodotti se fosse stata una decisione interna,
senza il f‌iltro dell’autorità politica che tradizionalmente
presiede il vaglio della richiesta di cooperazione.
Il principio de quo permette di fare "aff‌idamento" su
quanto deciso dalle autorità giudiziarie degli altri Stati
Membri, in virtù della presunta equivalenza dei provve-
dimenti in questione. Esso postula, così, un livello eleva-
to di f‌iducia reciproca tra i diversi ordinamenti giuridici
che, seppur basati su modelli processuali differenti, sono
(o quanto meno dovrebbero essere) in grado di assicura-
re standard di garanzie tali «da produrre decisioni penali
aff‌idabili e, quindi, suscettibili di essere eseguite sul ter-
ritorio degli altri Paesi senza fare ricorso ad estenuanti ed
incerte procedure di riconoscimento» (7).
La f‌iducia che ciascuno Stato dovrebbe riporre negli
ordinamenti degli altri Paesi membri dell’Unione si muove
tanto sul piano legislativo, relativamente all’adeguatezza
della normativa nazionale, quanto sul piano esecutivo e
giudiziario, in ordine alla corretta applicazione di quest’ul-
tima da parte degli organi interni a ciò preposti (8).
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo poiché la f‌iducia, si
sa, va conquistata e non può darsi per acquisita (9).
Incardinare la cooperazione giudiziaria sul principio
del mutuo riconoscimento senza garantire un livello omo-
geneo di integrazione normativa tra i diversi sistemi giudi-
ziari e, in particolare, tra le relative garanzie processuali,
fa della reciproca f‌iducia un obiettivo diff‌icilmente rag-
giungibile più che una premessa da cui muovere. Invero,
il principio del mutuo riconoscimento, aff‌inché possa con-
tribuire al buon funzionamento della cooperazione giu-
diziaria, necessita di una previa opera di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali (10), in grado di attenuare le
divergenze sussistenti tra queste ultime f‌ino a raggiungere
quell’equivalenza sostanziale (11) su cui è incardinato il
mutuo riconoscimento stesso.
E ciò vale ancor di più in quei settori delicati, come
quando si apre la strada a forme di roaming della giustizia
penale. Poiché, in questo settore, il principio del mutuo rico-
noscimento è suscettibile di incidere in modo evidente sulla
libertà dell’individuo e sul rispetto dei diritti fondamentali,
la mancata armonizzazione rende il principio de quo, oltre
che irrealizzabile, anzitutto non desiderabile (12).
Raramente gli Stati membri, già restii ad abdicare a
porzioni della propria sovranità nazionale, sono disposti
ad accettare, «sulla f‌iducia» (13), l’ingresso nel proprio
ordinamento di atti formati all’estero senza il rispetto di
quei requisiti minimi in grado di offrire livelli di garanzia,
sul piano della tutela sostanziale dei diritti, omogenei a
quelli di ciascuno Stato membro.
E quanto più la divergenza tra le legislazioni nazionali
resti marcata tanto più risulta agevole per lo Stato “rice-
vente” ostacolare il riconoscimento del provvedimento al-
logeno; proprio dal momento che suddetto riconoscimento
potrebbe veicolare una serie di regole meno garantiste e
tradursi, sul versante processuale, nel conseguente aff‌ie-
volimento del livello di tutela dei diritti.
Ma la trasposizione tout court del mutuo riconoscimen-
to, oltre a minare la f‌iducia reciproca tra gli Stati, rischia
di incardinare i meccanismi di cooperazione giudiziaria
su una sostanziale violazione del principio di legalità. Le
maggiori incertezze sorgono, infatti, quando ci si accor-
ge che, al f‌ine di raggiungere l’indiscusso ed indiscutibile
obiettivo di conservare e rafforzare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, si giunge ad un appiattimento delle
principali garanzie. Essendo, invero, la circolazione delle

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