Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati. (Deliberazione n. 504/06/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 7 settembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 46/06/CONS recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32;

Vista la delibera n. 162/06/CONS, recante «Avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del-l'8 aprile 2006, n. 83;

Vista la comunicazione recante «Avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di riduzione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», notificata agli operatori di rete mobile e comunicata ai fornitori del servizio informazione abbonati in data 13 luglio 2006;

Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), pervenuto in data 30 agosto 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», adottato dall'Autorita' in data 2 agosto 2006 e trasmesso all'AGCM in data 4 agosto 2006;

Considerato che l'AGCM, in primo luogo, condivide le valutazioni dell'Autorita' circa la specificita' - rispetto al piu' generale mercato dei servizi di accesso e raccolta da rete mobile (c.d. mercato 15) - delle condizioni di mercato e concorrenziali che caratterizzano la domanda e l'offerta di servizi di originazione da rete mobile delle chiamate dirette verso numerazioni non geografiche (NNG), ossia dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'analisi di mercato avviata con delibera 162/06/CONS (c.d. mercato 15-bis);

Considerato che l'AGCM sottolinea la criticita' dei rapporti tra i soggetti che offrono e quelli che richiedono servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), in particolar modo nel caso in cui i gestori mobili operino direttamente anche nel mercato dei servizi di informazione abbonati od altri servizi informativi, e segnala come tale situazione di integrazione verticale nel mercato a valle dei servizi informativi potrebbe indurre gli operatori mobili a discriminare tra le proprie divisioni commerciali ed i soggetti terzi che offrono servizi al dettaglio;

Considerato che, quindi, l'AGCM, tenuto conto dei risultati dell'analisi preliminare sulle caratteristiche del mercato, ritiene corretta l'individuazione degli operatori mobili nazionali quali detentori di una posizione di significativo potere di mercato nell'offerta di servizi all'ingrosso di originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG;

Ritenuto che la scelta da parte dell'Autorita' di circoscrivere l'intervento ai soli servizi informazione abbonati - forniti su numerazioni 12XY e 892UUU - deriva dall'osservazione che, in virtu' del loro carattere sociale, tali servizi sono di particolare rilievo per i consumatori e costituiscono, al contempo, il segmento di mercato in cui si riscontrano le maggiori problematiche concorrenziali legate in particolare al fatto che gli operatori di rete mobile offrono direttamente tali servizi alla clientela finale, in concorrenza con i fornitori di servizi, con il conseguente rischio che vengano messe in atto pratiche discriminatorie;

Considerato che, con specifico riferimento alle chiamate da rete mobile relative a servizi di informazioni, l'AGCM evidenzia la sussistenza di una posizione di dominanza individuale di ciascun gestore mobile nei confronti dei fornitori di servizi a sovrapprezzo con carattere sociale-informativo, in virtu' soprattutto dell'obbligo per i fornitori di servizi di informazione a sottoscrivere un contratto di interconnessione con tutti gli operatori mobili, al fine di rendere i propri servizi fruibili da ogni rete pubblica di comunicazioni;

Considerato che l'AGCM osserva che le misure regolamentari in materia di condizioni economiche del servizio di originazione delle chiamate da rete mobile verso le NNG per i servizi di informazione abbonati dovranno riguardare necessariamente, in prospettiva, tutte le chiamate verso le NNG;

Ritenuto che una compiuta analisi di mercato del complesso dei servizi di originazione da rete mobile, nonche' le eventuali misure regolamentari, saranno oggetto dell'attivita' istruttoria avviata con delibera 162/06/CONS, ossia dell'analisi del mercato c.d. 15-bis, e che - pertanto - in quella sede si terra' opportunamente conto delle indicazioni dell'AGCM, anche in relazione alla specifica questione della regolamentazione delle condizioni economiche del servizio di originazione da rete mobile per tutte le chiamate destinate a NNG;

Considerato che, con specifico riferimento alla fissazione dei prezzi massimi di originazione, l'AGCM condivide l'approccio adottato dall'Autorita' secondo il quale tale servizio e' tecnicamente simmetrico ed equivalente alla prestazione di terminazione delle chiamate su reti mobili che, pertanto, appare sostenibile l'indicazione del prezzo di terminazione quale valore massimo per la tariffa di originazione;

Considerato che, riguardo alla possibilita' per gli operatori mobili di incrementare la tariffa di originazione fino al 100% del costo di terminazione, in ragione dei costi di fatturazione, del rischio di insolvenza del cliente e del recupero crediti, l'AGCM richiama le particolari condizioni del mercato italiano dei servizi mobili, dove prevalgono largamente forme di sottoscrizione con scheda pre-pagata, per le quali tali voci di costo risultano poco significative per gli operatori mobili;

Ritenuto che, nell'ambito del procedimento relativo al c.d. mercato 15-bis, e con specifico riferimento alla fissazione del livello delle tariffe di originazione, l'Autorita' terra' nella massima considerazione questa indicazione dell'AGCM, ed anche la possibilita' di assumere a riferimento quanto stabilito dall'offerta di interconnessione di Telecom Italia, al fine della definizione dell'entita' dei costi di fatturazione, rischio di insolvenza, recupero credito;

Considerato quanto segue: A. Il procedimento.

  1. L'Autorita', valutata la possibile sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito codice) (1), nella riunione del consiglio del 28 giugno 2006, ha disposto l'avvio di un «Procedimento per l'adozione di un eventuale provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche verso servizi informazione abbonati».

    (1) «In circostanze straordinarie, l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle autorita' di regolamentazione degli altri

    Stati membri. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».

    Facendo seguito a tale decisione, in data 13 luglio 2006, l'avvio del procedimento e' stato notificato agli operatori H3G S.p.a. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a...

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