DIRETTIVA 7 maggio 2008 - Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2008.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attivita' produttive di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 4/08 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 22 gennaio 2008, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del precitato decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di Euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonche' di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in Euro 75.000,00, se presentato da piu' associazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di funzioni e organizzazione dei Ministeri, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui e' stato, tra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

    2. decreto: il decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

    3. CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

    4. associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    5. programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

    6. Direzione generale: Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori del Ministero dello sviluppo economico.

    Art. 2.

    Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento

  2. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai sensi del successivo comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.

  3. Una stessa associazione puo' presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.

  4. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di piu' associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovra' essere indicata espressamente l'associazione capofila che rivestira' il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che...

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