L''orientamento della giurisprudenza in materia di danni provocati da insidie stradali

AutoreAngelo Mandetta
CaricaAvvocato, Giudice di pace di Roma
Pagine803-805

    Relazione redatta in occasione del Seminario tenutosi in Roma il 28 settembre 2005 presso la Cassa Nazionale Forense.


Page 803

@I. Caratteristiche e tipologie delle insidie stradali.

L'insidia è una figura di colpa elaborata dalla giurisprudenza allo scopo di riconoscere il giusto ristoro agli utenti della strada per i danni subìti dagli stessi per difetto di manutenzione stradale, nonché per il preciso fine di distribuire meglio tra le parti l'onere probatorio.

Ricorre l'insidia stradale allorché lo stato dei luoghi sia oggettivamente pericoloso e soggettivamente non prevedibile (cfr. Cass. 12 gennaio 1996 n. 191). L'obbligo di attivarsi per far sì che le strade aperte al pubblico transito non presentino per gli utenti insidie o trabocchetti incombe sull'ente proprietario della strada (Cass. 24 gennaio 1995 n. 809). Si citano a titolo di esempio alcuni dei casi più comuni di insidia stradale:

- guard-rail interrotto; - semaforo malfunzionante, che mostri contemporaneamente luce verde in due opposte direzioni;

- fondo stradale sconnesso; - banchine laterali danneggiate. Le ipotesi prospettate riguardano «pericoli immanenti connessi alla struttura o alle pertinenze» della strada.

A queste si aggiungono altre situazioni di pericolo «provocate dagli stessi utenti ovvero in una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio» (es. perdita di oggetti o di sostanze oleose da parte di veicoli in transito; formazione di ghiaccio sul manto stradale).

È importante verificare il luogo ove si trovava l'insidia ovverosia se essa era collocata su un'autostrada o su una strada secondo la classificazione fissata dall'art. 2 del c.d.s.

@II. Il giudice competente.

Altra questione controversa, che comunque ha trovato soluzione, concerne l'organo giudicante competente (giudice di pace ovvero tribunale) a pronunciarsi per il risarcimento dei danni da insidie stradali la cui entità sia superiore ad euros 2.582,28 ed inferiore ad euros 15.493,71. Il Giudice competente per tali casi è il tribunale. Infatti il presupposto comune della materia di cui all'art. 7, comma 2, c.p.c. è quello della «circolazione», cioè il fatto che il danno di cui si chiede il risarcimento debba essere derivato dalla circolazione del veicolo: il termine circolazione fa quindi riferimento alle conseguenze verso terzi cui può dar luogo il muoversi del veicolo. Ove il danno sia causato dalla circolazione la competenza è quella del giudice di pace. Va invece escluso dalla competenza di quest'ultimo il danno causato comunque a seguito della circolazione del veicolo stesso, come potrebbe essere un'estesa macchia di nafta esistente sul manto stradale, che abbia procurato un danno al patrimonio o alla persona utente della strada. Tali considerazioni si evincono dal contenuto dell'Ordinanza di regolamento di competenza n. 14564 dell'11 ottobre 2002 della Cassazione secondo la quale l'art. 7, comma 2, riguarda una materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica. Deve quindi sussistere uno specifico nesso di derivazione causale tra il fatto della circolazione ed il danno nel senso che la circolazione sia causa efficiente del danno e non...

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