Eutanasia e tutela penale della persona: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

AutoreGiovanni Francolini
Pagine1149-1159

Page 1149

@1. Eutanasia e diritto

Il dibattito intorno all'eutanasia, per quanto risalente (almeno in seno alle scienze filosofiche), ha acquisito la massima centralità negli ultimi anni, da un lato in virtà dell'incessante progresso della medicina che ha consentito il protrarsi della vita (quantomeno in senso biologico) ben oltre le fisiologiche capacità umane, dall'altro a causa del diffondersi entro una vasta schiera di consociati di un nuovo modo di avvertire il valore della stessa esistenza.

Questi fattori hanno trasferito il dibattito dall'ambito squisitamente filosofico a quello inerente alla regolamentazione giuridica delle condotte umane e in particolare alla tutela penale della persona 1. Il giurista, e non soltanto il penalista, ha dovuto sempre più di frequente misurarsi con le problematiche afferenti alla fine della vita umana, ben oltre il tradizionale ambito riservato alla protezione dell'individuo.

La tematica della regolamentazione giuridica dell'eutanasia coinvolge, invero, la stessa nozione tradizionale di diritto: si tratta, peraltro, di un coinvolgimento che attiene anche alla struttura della norma giuridica, alle sue caratteristiche tecniche. Difatti, secondo una diffusa opinione, se il diritto disciplina le condotte mediante norme generali e astratte, si può porre una regola di tal guisa per un'esperienza, quale la morte, per definizione intima, propria del singolo e dunque non passibile di una disciplina standardizzata, uguale per tutti? Ed anche a voler ritenere che una regola generale e astratta possa porsi, qualora essa - come dovrebbe essere in un ordinamento democratico - scegliesse di rispettare il sentire di ciascuno rispetto all'an e al quomodo della propria esistenza (o della propria non-esistenza), non ci si troverebbe innanzi ad una non-regola? 2. Meglio sarebbe allora confinare la problematica in seno alla filosofia, alla religione, al più alla deontologia.

Una diversa prospettiva auspica, invece, l'intervento del legislatore, tanto più in una situazione, quale quella presente, caratterizzata da una pluralità di paradigmi ideologico-morali, tale da impedire un sentire collettivo uniforme. Una specifica disciplina consentirebbe proprio il superamento della discrasia, della frattura tra norme penali vigenti e vasti settori della società, frattura dimostrata da recentissimi fatti di cronaca non solo nel nostro Paese. Ma è proprio la pluralità di paradigmi morali che, nel momento stesso in cui reclama la necessità di una regolamentazione giuridica (non solo penale) della vita umana, del suo inizio e della sua fine, rende quanto mai ardua l'elaborazione di tale normativa.

@2. Paradigmi antitetici e tutela penale della persona

Punto di frizione è lo stesso concetto di vita, o meglio il valore da attribuire alla vita. Da un lato riscontriamo la c.d. dottrina della sacralità, nata nell'alveo religioso (e segnatamente giudaico-cristiano) e secolarizzata dal pensiero occidentale al punto da divenire principio fondamentale dei sistemi giuridici moderni 3. Secondo questa impostazione la vita umana è un valore in sè, immutabile, costante, da tutelare in quanto tale 4.

Ad essa si contrappone la teoria della qualità della vita umana, secondo cui il valore dell'esistenza va parametrato, appunto, alla qualità di essa: esso non è assoluto, bensì relativo; è il singolo a dover misurare il valore della propria vita, la quale dunque non va protetta in ogni caso, ma solo a fronte di una ponderazione che abbia ad oggetto l'aspetto «qualitativo e biografico», che verifichi se e in che misura certi deficit biologici incidano sui profili emotivi e sociali della vita 5.

A seconda della chiave di lettura prediletta, la medesima condotta (ossia la soppressione di un uomo) diviene il più grave dei delitti o un atto di pietà. A questo punto si coglie la difficoltà di una regolamentazione giuridica dell'eutanasia, laddove si consideri che allo stato nessuno dei due paradigmi brevemente illustrati può ritenersi esaustivo del sentire sociale: la solidarietà, la dignità umana, la tutela della persona sono lette come argomenti sia favorevoli che contrari alla cessazione del trattamento terapeutico.

Il diritto penale, dunque, deve attendere sotto una nuova luce al suo compito più tradizionale, ossia la tutela della vita umana. I legislatori della nostra area culturale sono chiamati al delicato compito di rimeditare le tradizionali opzioni di politica del diritto da cui sono scaturite le vigenti incriminazioni, nel tentativo di consentire al singolo di vivere secondo la propria coscienza le fasi terminali della propria esistenza, poichéPage 1150 un atto obiettivamente volto a cagionare la morte di un uomo può essere apprezzato dallo stesso soggetto interessato, dal titolare del bene protetto, siccome non dannoso, ma anzi quale espressione di un atteggiamento psicologico di simpatia, antitetico rispetto alla sua tipica portata offensiva. In definitiva, la legge penale deve misurarsi anche con l'esigenza che il singolo può avvertire di non proseguire un'esistenza cui egli non attribuisce valore (e perciò non desiderabile e non desiderata) e di scegliere la morte reputata più conforme alla propria dignità. Ciò non è altro che l'esplicita richiesta, che parte della società pluralistica muove allo Stato, del superamento di quella visione paternalistica che caratterizza la tutela penale della vita. La legge è cioè chiamata a decidere se e in che misura, anche in quest'ambito, siano da riservarsi più ampi spazi alla sfera del singolo. Un intervento legislativo, di certo, eviterebbe alla prassi di doversi far carico di un problema che non può essere risolto dalla giurisdizione.

@3. Il concetto di eutanasia

Si ritiene che il termine eutanasia sia stato coniato da BACONE al fine di definire la morte serena e indolore. Ma non può tacersi come nel corso dei secoli la parola sia stata chiamata a disegnare ipotesi molto diverse da quelle cui si riferiva il pensatore inglese, che nulla hanno a che fare con il cosiddetto omicidio pietoso.

Vanno, infatti, anzitutto escluse dal novero della nostra indagine le ipotesi definite di eutanasia collettivistica, da compiersi per realizzare «un fine di utilità pubblico-collettiva, non consensualmente e su larga scala» 6.

L'esposizione si riferirà piuttosto all'eutanasia individualistica (o pietosa), ossia alla soppressione del malato (assistita dal suo consenso o meno) finalizzata a sottrarlo alle sofferenze legate al decorso della sua patologia e, dunque, non soltanto avente carattere strettamente individuale, ma soprattutto mossa da un sentimento di pietà nei confronti del soggetto interessato.

Come premesso, il tema dell'eutanasia ha assunto una posizione centrale nel dibattito penalistico internazionale a fronte dei progressi della scienza medica che permettono di prolungare l'esistenza al di là dei limiti un tempo consentiti e, diremmo, fisiologici; e ciò persino innanzi a patologie di massima gravità. È divenuta, pertanto, attuale la questione della liceità o meno di una scelta contraria alla prosecuzione della vita stessa, nonché della individuazione dei soggetti legittimati ad esprimere tale opzione.

Occorre, anzitutto, operare, seppur in via estremamente sintetica, la distinzione tra eutanasia attiva, la quale ricorre allorché il medico o un altro soggetto pongono fine alla vita del malato o ne affrettano la dipartita (ovvero, nelle ipotesi di c.d. suicidio assistito, realizzano una condotta di ausilio a quella principale del malato), ed eutanasia passiva, ossia l'interruzione del trattamento terapeutico anche qualora conduca alla morte dell'interessato.

@4. L'eutanasia attiva e il codice penale

Nel nostro ordinamento l'eutanasia pietosa manca di una disciplina specifica. Le fattispecie concrete ad essa riconducibili rientrano, pertanto, nel disposto delle norme generali in materia di omicidio e in particolare degli artt. 579 e 580, che incriminano rispettivamente l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio 7. Si tratta di norme dettate, per unanime opinione dottrinale, con riguardo ad ipotesi molto diverse sotto il profilo criminologico rispetto all'eutanasia pietosa e tali da determinare l'applicazione di pene certamente eccessive 8. Tali previsioni, però, sono oggetto di un acceso dibattito che prende le mosse dalle disposizioni costituzionali e segnatamente dalla garanzia della libertà personale, apprestata dall'art. 13 Cost., e dal divieto di trattamenti terapeutici coatti, imposto dall'art. 32 Cost. 9.

@@4.1. L'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)

Dunque, la tematica coinvolge anzitutto l'art. 579 c.p., il quale sanziona l'omicidio del consenziente. La disposizione rappresenta una novità nella nostra tradizione giuridica, non ravvisandosi una previsione analoga né nel codice Zanardelli né nei codici preunitari. La sua emanazione fu certamente influenzata dal dibattito presente nella dottrina penalistica a cavallo tra Ottocento e Novecento, dibattito in seno al quale si ravvisavano sia posizioni espressamente favorevoli all'eutanasia sia opinioni che affermavano la disponibilità della vita 10. D'altra parte, dalla stessa giurisprudenza si levavano segnali di disagio di fronte alle ipotesi di omicidio pietoso, da ricondurre, attenendosi alla lettera del codice del 1889, all'omicidio doloso: infatti, in presenza del consenso del soggetto passivo, si erano registrate interpretazioni del dato normativo volte ad assoggettare il reo ad un regime sanzionatorio più blando, al fine di escludere quantomeno la premeditazione, se non di applicare l'ipotesi meno grave di cui all'art. 370 (Determinazione o aiuto al suicidio); e non mancarono neppure clamorose assoluzioni 11.

Ebbene, il testo licenziato dal legislatore del 1930 non tenne in gran conto le distorsioni registratesi nella prassi, perché, nonostante la previsione della suddetta ipotesi attenuata di omicidio, chiaramente si orientò in senso contrario all'eutanasia, con una limitata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT