DECRETO 9 agosto 2012 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. (12A10750)

Titolo I

DEFINIZIONI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del 30 luglio 2012;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, con il quale e' stata adottata la Strategia nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, aggiornata con decreto ministeriale agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3413, con il quale l'AGEA e' stata designata unica autorita' competente incaricata delle comunicazioni con la Commissione UE, riguardanti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi di produttori, nonche' autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale, ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1 e dell'allegato VII, punto 4 del regolamento (CE) n. 1580/2007;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2011, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi e abrogati i decreti ministeriali 25 settembre 2008, n. 3413; 11 maggio 2009, n. 3932; 30 settembre 2010, n. 8445 e 20 dicembre 2010, n. 10388;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2011, n. 7597, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012 con il quale e' stato modificato l'art. 26 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463, relativamente alla durata dell'applicabilita' dell'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388;

Ritenuto necessario adeguare al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del 30 luglio 2012, le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463 e successive modifiche;

Considerato che al 31 dicembre 2012 cessa l'esecuzione dei programmi operativi e dei piani di riconoscimento approvati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96 e che, pertanto, e' necessario abolire, perche' diventate obsolete, le disposizioni concernenti l'esecuzione dei programmi operativi approvati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96, nonche' le disposizioni concernenti i Gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dello stesso regolamento (CE) n. 2200/96;

Considerato che l'art. 27 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori e, che pertanto e' necessario differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformita' a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;

Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto.

  2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:

    1. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    2. «AGEA»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

    3. «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

    4. «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

    5. «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

    6. «regolamento»: il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

    7. «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.

    Titolo II

    RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
    ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

    Art. 2

    Riconoscimento di organizzazioni di produttori

  3. Le regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

  4. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 21.

  5. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.

  6. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

    1. societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;

    2. societa' cooperative agricole e loro consorzi;

    3. societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

  7. Le regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore.

    Titolo II

    RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
    ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

    Art. 3

    Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

  8. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci produttori e' fissato a cinque e la composizione della compagine sociale, associata alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1.

  9. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

  10. Le regioni, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata ad un livello piu' elevato, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'Agea.

  11. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata, il valore dei «sotto-prodotti», ottenuti dai prodotti conferiti dai soci, come definiti all'art. 19 , paragrafo 1, lettera i) del regolamento.

    Titolo II

    RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
    ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

    Art. 4

    Vendita diretta della produzione

  12. Ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i soci produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere...

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