Programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02, come modificato dal regolamento (CE) n. 1331/04.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali Alle regioni - assessorati agricoltura Alle province autonome All'Agecontrol Alle unioni nazionali olivicole Alle associazioni olivicole indipendenti A tutte le associazioni olivicole Alle associazioni tra le industrie olearie Alle associazioni di frantoiani A tutte le organizzazioni di categoria A tutti gli operatori del settore

Con regolamento (CE) n. 1331/2004 del 20 luglio 2004, la Commissione europea ha esteso alla campagna di commercializzazione 2004/2005 l'applicazione del disposto del regolamento (CE) n.

1334/02, inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

Nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, sono estese alla campagna di commercializzazione 2004/2005, le disposizioni gia' impartite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, come integrata con i chiarimenti contenuti nelle circolari AGEA n. 50 del 4 novembre 2003 e n. 1 del 13 febbraio 2004, fatte salve le precisazioni illustrate di seguito.

  1. Ammontare del finanziamento e relativa ripartizione per tipologia di attivita'.

    L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' in argomento e la relativa ripartizione per tipologia di attivita' sono determinati dalla circolare ministeriale n. 919/ASS del 28 luglio 2004.

  2. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.

    Limitatamente ai programmi di attivita' presentati per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di riconoscimento e' fissato al 30 settembre 2004.

    Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 31 ottobre 2004, gli organismi preposti ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, provvedono ad inviare all'AGEA, l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.

    Le organizzazioni di operatori che hanno gia' ottenuto il riconoscimento per beneficiare del finanziamento relativo alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dovranno presentare entro il 30 settembre 2004, contestualmente alla presentazione del programma, all'AGEA e, per quanto di rispettiva competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni, una dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno costituito il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento.

  3. Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'.

    Ciascuna delle organizzazioni di operatori puo' richiedere il finanziamento per un unico programma di attivita' per campagna, che deve essere presentato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - settore promozione, miglioramento e aiuti sociali via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2004.

    Il comitato tecnico di valutazione dovra' far pervenire all'AGEA entro il 21 ottobre 2004 l'esito della valutazione per ciascun programma presentato. L'AGEA prende atto dell'esito della valutazione operata dal comitato ed adotta entro il 31 ottobre 2004 il conseguente provvedimento sull'istanza presentata.

    Si fa presente che ciascuna organizzazione e' tenuta a inviare, nei termini fissati dalle disposizioni ministeriali e dall'AGEA, copia del progetto e di tutta la relativa documentazione, ivi comprese le varianti formali e sostanziali, alle regioni e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003.

    Il mancato rispetto di quanto disposto al precedente paragrafo, puo' costituire, in sede di comitato tecnico di valutazione, elemento di irricevibilita' della documentazione inviata dall'organizzazione.

  4. Non sovrapponibilita' delle attivita' previste.

    Il decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del regolamento (CE) n. 1334/02 stabilisce che, nell'ambito dei programmi presentati dalle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, non devono esistere sovrapposizioni tra le attivita' approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e quelle approvate per effetto del regolamento (CE) n. 528/99, nonche' riguardo alle azioni nello specifico comparto recate dai Piani di sviluppo rurale (PSR), dai Piani operativi regionali (POR) e da qualunque altro programma finanziato, integralmente o parzialmente, con contributi comunitari e/o nazionali e/o regionali.

    Nel suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome hanno competenza diretta in materia, sia sul piano della realizzazione delle azioni che del monitoraggio, nonche' della effettuazione dei controlli puntuali. Pertanto, ferme restando le competenze del comitato tecnico di valutazione in materia di verifica di non sovrapponibilita', di cui al paragrafo 4, art. 6 del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, contestualmente alla presentazione del programma, ciascuna organizzazione di operatori dovra' presentare, a pena di reiezione del programma, apposita autodichiarazione di responsabilita' di non sovrapposizione con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1334/02 per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dal regolamento (CE) n.

    528/99, dai Piani di sviluppo rurale (PSR) e dai Piani operativi regionali (POR), redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1, corredata da fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identita' in corso di validita'.

  5. Cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.

    Ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e successive modifiche, la cauzione bancaria di importo pari al 5 per cento del finanziamento comunitario richiesto (art. 5, punto g del regolamento (CE) n.

    1334/02) e la cauzione di importo pari al 110 per cento dell'importo dell'anticipo richiesto, non superiore...

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