DECRETO 24 Ottobre 2007, n. 220 - Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999, e le modalita' di tenuta dello stesso elenco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Presso ogni prefettura - U.T.G. e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

  2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

  3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e' indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.

  4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e' fatta espressa menzione nella domanda ed e' allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non e' necessario presentare altra documentazione.

    Avvertenze:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge

    23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e' il seguente:

    �2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel

    Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od...

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