DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 209 - Regolamento di organizzazione dell''Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8 e 31;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI» ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalita' dell'ente l. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, e' riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'UITS e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

.

- Il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31

gennaio 1936, n. 25.

- La legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente la conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge 16

dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1936, n. 146.

- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno

1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149.

- Si riportano gli articoli 8 e 31 della legge 18

aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, concernente «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile

1975, n. 105:

Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi). - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del T.U. 18

giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22

novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e

37, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'art.

8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato

.

Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16

dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno

1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da...

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