REGOLAMENTO 9 luglio 2013, n. 13 - Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. (14R00096)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 dell'11 luglio 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al capo II del titolo V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale». 1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'art. 65 e' inserito il seguente: «5-bis. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalla strutture regionali di cui all'art. 71 dell'indirizzo normativo regionale come previsto nell'allegato A, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per la legislazione istituito dall'art. 7-bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale)». b) alla rubrica del capo II del titolo V dopo la parola: «disciplina» sono inserite le seguenti: «del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attivita' regolamentare,»;

  1. dopo la sezione I e' inserita la seguente: «Sezione I-bis - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attivita' regolamentare.». d) dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti: «Art.71-bis (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attivita' regolamentare, nonche' le forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come: a) l'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR);

  2. la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

  3. la manutenzione ed il riordino della normativa;

  4. le clausole valutative. Art.71-ter (Criteri generali). - 1. La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessita' ed urgenza. 2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare e' avviata dalle direzioni regionali competenti per materia secondo quanto disposto nella presente sezione e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali: a) chiarezza, organicita' e semplicita' delle forme;

  5. snellezza delle procedure;

  6. proporzionalita' ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Art.71-quater (Analisi dell' impatto della regolamentazione). - 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attivita' dei cittadini e delle imprese, nonche' sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale. 3. In fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessita' o ampiezza sono, di norma, sottoposti al l'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'art. 71-quinquies e di esenzione di cui all'art. 71-sexies. 4. La redazione della relazione AIR e' preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi. 5. Le direzioni regionali...

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