REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 2011, n. 4 - Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 200 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

  1. Al comma 1 dell'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti' sono sostituite dalle seguenti: 'Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dall'art. 200-bis'.

  2. Al comma 2 dell'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: 'art. 15, comma 7' sono sostituite dalle seguenti: 'art.

    162, comma 13'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 200-bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

  3. Dopo l'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 e' inserito il seguente:

    'Art. 200-bis. (Comandi e collocamento fuori ruolo). - 1. La mobilita' del personale con qualifica dirigenziale puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione e' disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, nei limiti percentuali previsti dall'art. 162, comma 10 e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalita' o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. Per le modalita' di attivazione dei comandi dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'art. 233.

  4. Per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa, puo' farsi ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In tal caso e' lasciato indisponibile, per la durata dell'incarico, il posto del dirigente collocato fuori ruolo. Per le modalita' di collocamento fuori ruolo dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'art. 234'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 234 del regolamento...

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