DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 Settembre 2007, n. 187 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, e' aumentato delle sessantotto unita' previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attivita' produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonche' delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

  2. Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

  3. Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

  4. decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

  5. Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

  6. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

    Avvertenza:

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione, conferisce al

    Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo

    2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio

    2001, n. 106, supplemento ordinario) recante �Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche� e' il seguente:

    �2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il

    Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge

    23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

    esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge

    15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei

    Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il

    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

    Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei

    Ministri e dei Sottosegretari di Stato�.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

    �Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59� e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto

    1999, n. 193.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

    �Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della della legge 15 marzo 1997, n. 59� e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.

    - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 �Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri.�, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge

    15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario ) e' il seguente:

    �4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

  7. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  8. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  9. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

  10. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  11. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    19 settembre 2000, n. 455, �Regolamento recante disposizioni relative agli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT