DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2000, n.451 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; ed in particolare

l'articolo 17;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli

articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), q), 13, comma 2, e 17,

comma 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

Visto l'articolo 7, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997,

  1. 279;

    Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio

    1997, n. 127;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20

    febbraio 1998, n. 38;

    Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto

    legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile

    1998, n. 154;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26

    febbraio 1999, n. 150;

    Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

    Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

    della programmazione economica in data 8 giugno l999, pubblicato nel supplemento ordinario

    alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei

    Ministri in data 1o luglio 1999;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

    recante riforma dell'organizzazione del Governo;

    Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto

    legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti

    dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione

    dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

    e che, pertanto, si rende necessario l'adeguamento, alla luce dei predetti principi e

    criteri direttivi, della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della

    Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, riguardante gli uffici di diretta collaborazione con il

    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2,

    lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilisce che l'organizzazione degli

    uffici preposti al control1o interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati

    mezzi finanziari e di personale;

    Considerato inoltre che l'articolo 55, comma 3, del

    decreto legislativo n. 300 del 1999, consente che, anche prima del termine di cui al comma

    1 del medesimo articolo 55, si provveda, con regolamento adottato ai sensi del coma 4-bis

    dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riassetto dell'organizzazione dei

    singoli Ministeri, in conformita' con i principi e i criteri di cui al medesimo decreto

    legislativo n. 300;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

    recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di

    valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle

    amministrazioni pubbliche;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 marzo 2000 e del 4 maggio

    2000;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

    Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

    del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

    Ministro della funzione pubblica;

    E m a n a il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Definizioni

    1. Nel presente regolamento si intendono per:

  2. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta

    collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica,

    di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed

    all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari di

    Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

  3. Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della

    programmazione economica;

  4. Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e

    della programmazione economica;

  5. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto

    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

  6. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato

    presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

  7. ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle

    amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio

    1999, n. 150.

    Art. 2.

    Uffici di diretta collaborazione

    1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le

    competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e

    l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29

    del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle

    politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di

    comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi

    costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

    2. Sono uffici di diretta collaborazione:

  8. la segreteria del Ministro;

  9. l'Ufficio di Gabinetto;

  10. l'Ufficio legislativo;

  11. la Segreteria tecnica del Ministro;

  12. l'Ufficio stampa;

  13. il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di

    supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

  14. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

    3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del

    Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di

    controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto

    dall'articolo 4 del presente regolamento.

    4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle

    dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con

    gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i

    rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.

    5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali

    delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e

    Legislativo.

    6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3

    e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i

    quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico

    centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo.

    Art. 3.

    Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

    1. La segreteria del Ministro e' composta dal Capo della

    segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare

    sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento

    degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il

    Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati

    in ragione del suo incarico istituzionale.

    2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto

    per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello

    dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree

    organizzative.

    3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e

    regolamentari del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di

    fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa;

    segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le

    altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie.

    Provvede, altresi', allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica

    e legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle

    predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e

    legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso

    internazionale, comunitario e costituzionale.

    4. La segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di

    supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche nelle

    materie di competenza istituzionale del Ministero e per le conseguenti determinazioni di

    competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie;

    tale attivita' di supporto e' svolta in accordo con i Dipartimenti competenti, sia nella

    fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione

    delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la

    promozione di nuove attivita' ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti,

    indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e

    momenti di approfondimento scientifico.

    5. L'ufficio stampa cura, fra l'altro, i rapporti con il

    sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio

    dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le

    strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione

    istituzionale. Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.

    150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto

    di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima. Il Ministro puo' essere, inoltre,

    coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n.

    150 del 2000.

    Art. 4.

    Servizio di controllo interno

    1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato

    Servizio, svolge le seguenti attivita':

  15. valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

    attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo

    ...

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