DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210 - Disposizioni relative all''organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell''interno ed al personale dell''amministrazione civile dell''interno, per l''attuazione dell''articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell''articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98;

Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni:

    a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;

    b) Direzione centrale dei servizi elettorali;

    c) Direzione centrale della finanza locale;

    d) Direzione centrale per i servizi demografici.

    ;

  2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

    .

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note al titolo:

    - Si riporta l'art. 1, commi da 404 a 416, della legge

    27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.):

    404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30

    aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

    a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

    b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

    c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il

    Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;

    d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

    e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

    f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

    g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del

    Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

    405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

    406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

    407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al

    Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

    Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

    a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio

    1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

    b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

    408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma

    404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del

    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il

    Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416

    e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

    410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

    411. I competenti organi di controllo delle...

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