Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

Capo I

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro per le pari opportunita' vengano determinati quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici facenti capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita dal suddetto decreto legislativo; Considerata, altresi', la necessita' di emanare le disposizioni attuative della disciplina di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, al fine di garantire il regolare funzionamento della suddetta Commissione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004; Vista la nota prot. 9919 del 19 maggio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

A d o t t a il seguente regolamento

Composizione e attribuzioni della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna

Art. 1.

Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di seguito denominata: «Commissione», e' composta da 25 componenti nominati dal Ministro per le pari opportunita' che la presiede.

2. La sede della Commissione e' presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici)

Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis).

2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.

.

- La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

Nota all'art. 1

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003

«Art. 1 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137). - 1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato

Commissione

, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione

  1. formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi; b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune; c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita'; d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita'; e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna.

    3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.».

    Art. 2.

    Competenze della Commissione 1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, la Commissione

  2. formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna; b) verifica lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le relative iniziative al Ministro; c) predispone un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna, al fine di trasmetterlo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; d) fornisce pareri in materia di pari opportunita' fra uomo e donna; e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' curando la raccolta, l'analisi e la elaborazione dei dati e fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici utili ai fini della predisposizione degli atti normativi.

    2. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei consulenti e degli esperti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226.

    Nota all'art. 2

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003

    Art. 4 (Esperti e consulenti). - 1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche...

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