DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2011 - Organizzazione interna dell''Ufficio nazionale per il servizio civile. (11A15660)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», che prevede l'articolazione del suddetto Ufficio in due Uffici ed undici Servizi;

Visto il decreto in data 12 dicembre 2003 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, delegato in materia di servizio civile, che, in attuazione dell'art. 4, comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, definisce l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile individuando le competenze dei singoli Servizi nell'ambito dei due Uffici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011 concernente la ricognizione e ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 28, comma 3 che prevede l'articolazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in non piu' di due Uffici e nove Servizi;

Visto l'art. 43 del sopra citato decreto del 1° marzo 2011 che prevede, ove necessario, l'adozione, entro sessanta giorni dall'emanazione dello stesso, di decreti di organizzazione interna delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto altresi' l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto del 1° marzo 2011 che demanda ai Ministri o Sottosegretari interessati le modifiche dell'organizzazione interna delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari;

Ravvisata la necessita' di adeguare l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile alla previsione di cui all'art. 28 del richiamato decreto del 1° marzo 2011 e procedere ad una nuova ripartizione delle competenze da attribuire ai due Uffici e ai nove Servizi anche alla luce della sospensione della leva obbligatoria disposta dal sopra richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ufficio nazionale per il servizio civile

  1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, costituisce struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011.

    Art. 2

    Funzioni dell'Ufficio nazionale

  2. L'Ufficio nazionale e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. In particolare cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. L'Ufficio nazionale cura, altresi', la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. L'Ufficio nazionale svolge, inoltre, i compiti inerenti l'obiezione di coscienza.

    Art. 3

    Organizzazione dell'Ufficio nazionale

  3. L'Ufficio nazionale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale e in nove Servizi, organizzati secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

    Art. 4

    Il Capo dell'Ufficio nazionale

  4. Il Capo dell'Ufficio nazionale, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, e' responsabile della funzionalita' dell'Ufficio nazionale e della utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro o Sottosegretario delegato, in relazione agli obiettivi fissati.

  5. Il Capo dell'Ufficio nazionale, che si avvale di una propria...

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