Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, il quale prevede che all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4 -bis, della citata legge n. 400 del 1988; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 settembre 1996, con il quale e' stato istituito il Comitato di indirizzo per il coordinamento delle citate iniziative; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 settembre 1996, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di indirizzo ed il segretario generale; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997, relativa all'introduzione dell'EURO nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997, con il quale sono stati costituiti i Comitati provinciali per l'EURO (CEP); Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Competenze

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.

2. Il Comitato, in particolare: a) promuove, programma e attua a livello nazionale, anche fornendo direttive e indirizzi generali, le iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, comprese attivita' di studio, di formazione e di informazione al pubblico; b) formula proposte al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'adozione delle iniziative di sua competenza; c) fornisce assistenza, informazioni e consulenza giuridica in ordine alle problematiche di cui al comma 1, anche attraverso la soluzione di quesiti che vengono sottoposti al suo esame, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'EURO; d) verifica lo stato del processo di attuazione della moneta unica ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinche' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua de1ega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato EURO

1. Le funzioni di Presidente del Comitato sono affidate ad un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Possono essere nominati componenti del Comitato esperti il cui contributo sia ritenuto di particolare utilita' ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' rappresentanti di soggetti pubblici e privati le cui attivita' o competenze siano specificamente interessate dal processo di introduzione della moneta unica europea. Essi sono scelti, in particolare tra: a) amministrazioni statali; b) altre autorita', enti ed amministrazioni pubbliche di rilievo nazionale; c) organismi di rappresentanza degli enti locali; d) principali associazioni imprenditoriali e di categoria; e) rappresentanti sindacali; f) rappresentanti indicati dalla Consulta nazionale dei consumatori.

2. Il Comitato e' composto da non meno di ventiquattro e fino a trenta componenti, escluso il Presidente. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Comitato e' convocato dal Presidente o da un suo delegato.

4. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa, nonche' l'ordine del giorno della discussione.

5. La documentazione afferente le questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

6. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le...

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